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Ottemperanza: legittima la notifica della sentenza all’Avvocatura dello Stato anziché alla sede legale dell’Amministrazione quando non si ha un titolo esecutivo.

Con la sentenza n. 5000/2021 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di un nostro assistito “all’esame della domanda di ottemperanza”. Diritto negato in primo grado per mancata notifica alla sede reale. Inoltre ha accolto la richiesta di astreinte “ di  50 euro per ogni giorno di ritardo ”.

Nel caso in esame il ricorrente,costretto a vivere con la pensione sociale perchè destituito per una ingiusta condanna, attendeva il pagamento degli emolumenti arretrati e il corretto calcolo della pensione da circa tre anni. A causa della persistente inerzia proponeva ricorso di ottemperanza.

Il T.A.R. adito respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile “in quanto, essendo stata proposta domanda per il pagamento di somme, non è stato notificato alla Amministrazione nella propria sede, ma solo all’Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, in violazione alla previsione di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30)”.

Il ricorrente, assistito dal nostro Studio, prontamente proponeva appello al Consiglio di Stato che lo accoglieva.

Secondo i giudici di Palazzo Spada la normativa posta a base del rigetto del ricorso dinnanzi al T.A.R. “espressamente riguarda l’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile come si evince dall’inequivoco riferimento, ivi contenuto, all’esecuzione forzata e all’atto di precetto”. Inoltre, la ratio … deve essere individuata nell’esigenza di accordare alle amministrazioni …. il tempo necessario per la preparazione dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, al fine di evitare la paralisi dell’attività amministrativa” . È evidente, dunqu …, che questa possa essere applicata al ricorso in ottemperanza solo se … il giudizio di ottemperanza costituisce un rimedio alternativo all’esecuzione forzata”.
Nel caso in esame, il ricorrente non aveva chiesto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro eseguibile anche davanti al giudice ordinario, bensì lo svolgimento di attività amministrativa, con aspetti tipici dell’ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo di legittimità.

Il Consiglio di Stato, nel merito ha riconosciuto che l’Amministrazione aveva l’obbligo di procedere alla quantificazione delle somme effettivamente spettanti, per il tempo in cui il dipendente è stato reintegrato in servizio (anche ai fini del completamento della posizione ai fini della successiva erogazione del trattamento pensionistico), nonché alla liquidazione di quanto dovuto. Pertanto ha accolto il ricorso in ottemperanza condannando l’Amministrazione “al completamento del procedimento relativo … al trattamento economico e previdenziale a lui spettante…“. 

Infine, ai sensi dell’art. 114 c.p.a, il Collegio effettuava una valutazione di carattere equitativo in ordine alla meritevolezza della “pena” e,  vista  la natura del credito insoddisfatto, la durata dell’inadempimento, la situazione personale dell’appellante, privo sia di retribuzione che di trattamento pensionistico, accoglieva la richiesta di fissazione di una astreinte, “quantificata nella somma di  50 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza fino al giorno della comunicazione dell’esito della liquidazione delle somme dovute per la ricostruzione della carriera dell’appellante, che sia utile anche ai fini del calcolo del trattamento pensionistico”.

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