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Esecuzione ordinanza TAR istanza accesso documenti in corso di causa (non idoneità promozione grado)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4279 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’esecuzione dell’ordinanza TAR Lazio, Sez. I Bis n. 440/2019

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Fabrizio D’Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con l’ordinanza n. 440/2019, questa sezione ha accolto l’istanza per l’accesso ai documenti in corso di causa formulata ex art. 116, comma 2, c.p.a., nel giudizio di cui al R.G. 10320/2018, avente a oggetto il provvedimento di inidoneità alla promozione al grado superiore con aliquota 31.12.16 e l’inclusione nella successiva aliquota riferita al 31.12.17;

In particolare, che l’ordinanza n. 440/2019, ha disposto “l’esibizione della documentazione richiesta entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione della presente decisione”;

L’Amministrazione non ha ottemperato all’ordine di esecuzione suindicato e parte ricorrente ha presentato ricorso per l’esecuzione della suddetta ordinanza, chiedendo venga disposta la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lettera e) del Codice del processo amministrativo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, senza prendere posizione su quanto indicato da parte ricorrente.

DIRITTO

1) Il ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza n. 440/2019 deve essere accolto, stante la pacifica inottemperanza della stessa, e per l’effetto deve essere ordinato all’Amministrazione di integralmente ottemperare a quanto indicato nella predetta ordinanza, dando accesso ai relativi atti, entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione, se anteriore – della presente sentenza.

2) In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina Commissario ad acta il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (con facoltà di delega ad militare con idoneo livello e profilo professionale) che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente) provvederà all’adempimento dell’ordinanza in questione, compiendo tutti gli atti necessari.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Ministero e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 400,00.

3) Va accolta la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a.

Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

Tale disposizione, stante il suo carattere generale, si palesa applicabile a ogni ipotesi di ricorso volto all’esecuzione delle sentenze ma anche degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, tra cui l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di accesso agli atti in corso di causa di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a..

Il Collegio ritiene pertanto congruo stabilire una penalità di mora pari a euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell’ottemperanza.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte la penalità di mora sarà dovuta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Quanto alla data di decorrenza finale dell’astreinte, il Collegio ritiene di dover superare l’orientamento giurisprudenziale precedentemente assunto anche da questa sezione, secondo cui l’astreinte era dovuta al massimo sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).

Tale orientamento si basava sull’assunto teorico secondo cui con l’insediamento del commissario ad acta l’Amministrazione fosse privata del potere di adottare gli atti di adempimento, trasferito in via esclusiva in capo al commissario ad acta.

In sostanza, il venir meno del potere di adempiere, comportava conseguentemente anche il venir meno dell’obbligo di adempire, con l’impossibilità di protrarre il meccanismo dell’astreinte oltre l’insediamento del commissario ad acta. La penalità di mora era basata sull’inerzia della PA all’obbligo di eseguire il giudicato, ma venuto meno tale obbligo la stessa è non più in grado di svolgere quella funzione sanzionatoria, ragion d’essere dell’istituto.

Al riguardo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25/05/2021, n. 8, ha, infatti, recentemente chiarito che, pur dopo la nomina e l’insediamento del Commissario acta, l’Amministrazione non perde il suo potere (e conseguentemente il suo obbligo) di adempiere, rilevando la validità degli atti di esecuzione successivi.

Da ciò consegue che l’obbligo del pagamento dell’astreinte permane sino all’effettivo adempimento, ancorchè l’esecuzione sia ormai affidata al commissario ad acta, in quanto il potere di natura amministrativa dell’Amministrazione di eseguire il giudicato, si affianca a quello di diversa natura (di origine giurisdizionale) del commissario ad facta.

In tal senso, anche una vota insediato il commissario ad acta l’astreinte può spiegare la sua funzione compulsoria e sanzionatoria dell’inadempimento dell’obbligo della P.A. di eseguire il comando esecutivo del giudice amministrativo.

Peraltro a fronte della possibilità che il periodo debenza dell’astreinte – e la somma corrispondente – possa risultare eccessiva, con conseguente iniqua locupletazione del privato, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 5 maggio 2019, n. 7, ha indicato l’esigenza di porre nelle pronunce un tetto massimo della penalità di mora che, nel caso di specie, fermo l’obbligo di adempiere e la funzione sostitutoria del commissario ad acta, si ritiene congruo fissare nell’importo corrispondente a 150 giorni.

4) Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’inadempiente Ministero, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’intimato Ministero di dare integrale esecuzione all’ordinanza n. 440/2019, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con facoltà di delega ad militare con idoneo livello e profilo professionale, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente provvederà all’adempimento dell’ordinanza in questione, compiendo tutti gli atti necessari.

Determina fin d’ora in euro 400,00 (quattrocento) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.

Dispone nel caso di ulteriore ritardi il pagamento della penalità di mora ex art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., secondo le modalità indicate in parte motiva.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in euro 700,00 (settecento), oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’Amministrazione anche presso la sua sede reale

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e dei controinteressati.8