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Legittimo il licenziamento per uso inidoneo del permesso ex L.104/1992.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17102/2021, è tornata ad esprimersi sulla concessione del permesso per assistenza a familiare disabile ex L.104/1992 e sulle condotte che il lavoratore che ne usufruisce deve tenere.

L’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ex L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile.

Nel caso in esame il dipendete di una società aveva richiesto di usufruire di permesso ex L. 104/1992 per assistere la madre disabile.

Nei giorni di permesso, a seguito di indagini investigative commissionate dal datore di lavoro, veniva riscontrato che il lavoratore aveva tenuto condotte incompatibili con l’assistenza al disabile (si era recato al mercato, al supermercato ed al mare). Il lavoratore veniva pertanto licenziato per motivi disciplinari.

Il licenziamento veniva confermato sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Di conseguenza il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, la quale si pronunciava rigettandolo.

Nello specifico, gli ermellini affermavano che “alla luce del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari”.

(L’ordinanza completa può essere consultata sul seguente link: https://siulp.it/ordinanza-n-17102-del-16-giugno-2021-ricorso-10393-2020)

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