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Impiego del personale militare per effetto del Covid 19: il Comandante di Corpo può dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio i propri uomini

 

Impiego del personale militare: importanti disposizioni per la massima tutela dei dipendenti dall’esposizione a rischio.

L’art. 87 del DL 18/2020 ha confermato, per l’intero periodo emergenziale da COVID19, l’assetto normativo straordinario in materia di applicazione in via ordinaria del lavoro agile alle pubbliche amministrazioni, già introdotto con il DPCM 11 marzo 2020.

Inoltre, lo stesso articolo al comma 3 ha stabilito che “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita’ le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Sul punto il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare, con Circolare M_D GMIL REG2020 0123560 del 20 marzo 2020, ha disposto che  “I Comandanti/Responsabili degli Enti/Reparti, in relazione alla rispettiva situazione contingente … predisporranno una oculata organizzazione del servizio allo scopo di assicurare, pur nella condizione di emergenza epidemiologica in atto, lo svolgimento dei peculiari compiti assegnati…., qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, al fine di limitare le presenze in servizio sul luogo di lavoro, il Comandante di Corpo può dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il personale militare, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, con provvedimento adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle rispettive Amministrazioni/Forze Amate/Arma dei Carabinieri, ovvero consentire l’utilizzo degli istituti propri dell’ordinamento militare (licenze, benefici, ecc.), ivi compresi quelli ulteriormente introdotti dal DL 18/2020.”

In alternativa, la circolare citata stabilisce che “Ai sensi dell’art. 87, comma 6, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e fuori dai casi di assenza a causa di malattia, quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all’art. 19, comma 1 del DL 9/2020), in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’amministrazione, il personale può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio. (2) In tali casi, il Comandante di Corpo, secondo le norme in materia di prevenzione e protezione, può collocare l’interessato in licenza straordinaria non computabile nel limite massimo previsto. (3) Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”

Si tratta di norme importantissime, il cui scopo è di limitare i danni al personale nel caso in cui non vi siano situazione di emergenza che ne rendono necessario l’impiego in attività.

Per qualsiasi dubbio in merito alla corretta gestione delle procedure di impiego del personale militare durante l’emergenza, lo Studio Legale Parente è a vostra disposizione.