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Decadenza nomina vincitore immissione in ruolo VSP Esercito; collocamento in congedo illimitato

SENTENZA

sul ricorso R.G. 1073/2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente (cod. fisc.: PRNGNN63C11Z114I) e Stefano Monti (cod. fisc.: MNTSFN75L05F224T) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

– del Decreto n. 188 del 26 novembre 2015 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto la decadenza del ricorrente dalla nomina a vincitore dell’immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente (VSP) dell’Esercito Italiano;

– della lettera della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL REG20150891543 del 21 dicembre 2015 con cui si è sciolta negativamente la riserva apposta sull’atto di immissione s.p.e. del ricorrente, con suo conseguente collocamento in congedo illimitato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2020, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

 

FATTO

1.Con atto notificato in data 11.1.2016 e depositato in data 26.1.2016, il ricorrente, militare in servizio permanente effettivo dell’Esercito Italiano, presso il Rgt “Antares” di Viterbo, transitato “con riserva” nel predetto ruolo, ai sensi dell’articolo 955 del d.lgs. 66/2010, impugnava gli epigrafati decreti, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare, aveva disposto la sua decadenza dalla nomina a vincitore e dall’immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente (VSP) dell’Esercito Italiano ed illustrava il quadro giuridico-fattuale nel quale si innestava l’odierna vicenda processuale.

1.2 Premetteva che, allorquando era volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) presso il 5° Reggimento Alpini di Vipiteno, nel corso dell’addestramento di servizio di propedeutica allo scialpinismo, in data 10 febbraio 2010, alle ore 15:00 circa, presso l’Aerocampo militare di Vipiteno, aveva subito un -OMISSIS-, a causa dell’utilizzo degli sci, poiché, mentre era trainato da un mezzo militare, lo sci sinistro rimaneva bloccato al suolo, causando un -OMISSIS-.

Precisava che, subito dopo, veniva condotto presso l’Ospedale Civile di Vipiteno e che anche il 5° Reggimento Alpini, sulla base di una relazione medica, nella quale si dava atto dell’infortunio e delle modalità dell’accaduto, riconosceva l’incidente come dipendente da causa di servizio, mediante la compilazione del cosiddetto Modello C (“Mod. C”).

Evidenziava altresì che:

in data 8 luglio 2010, il Policlinico Militare di Roma gli diagnosticava: “-OMISSIS-”;

– in data 12 novembre 2010, il Dipartimento di Medicina Legale di Milano gli diagnosticava: “-OMISSIS-”, riconducendo la patologia a causa di servizio;

-.in data 15 novembre 2010 il dott. Del Citerna gli diagnosticava una “-OMISSIS-”:

– in data 26 aprile 2011, l’Ospedale Militare CELIO lo sottoponeva ad intervento chirurgico e lo dimetteva in data 2 maggio 2011, con la diagnosi di “-OMISSIS-”;

-in data 17 agosto 2011 la C.M.O. di Milano lo riconosceva non idoneo per giorni 10 “-OMISSIS-”, giudicata dipendente da causa di servizio;

-in data 6 settembre 2011, la medesima C.M.O assegnava il coefficiente 4 (“L14”) all’apparato locomotorio inferiore del ricorrente.

Esponeva che, con istanza del 25.11.2011, chiedeva che la propria patologia, successivamente acclarata dagli organi sanitari, “Esiti in atto non esimenti di -OMISSIS-sinistra cronica trattata con -OMISSIS-” venisse riconosciuta interdipendente da causa di servizio, in quanto, a suo avviso, costituente conseguenza del -OMISSIS- subito nell’incidente occorso in Vipiteno in data 10 febbraio 2010 o, comunque, connessione con il medesimo -OMISSIS-, ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Precisava che, all’esito della visita presso il Dipartimento di Medicina legale di Milano del Ministero della Difesa, Commissione Medica Ospedaliera Prima, con Verbale n. 1438 del 12 ottobre 2012, veniva indicato che “l’infermità riscontrata: “-OMISSIS–” è esito di correzione chirurgica di -OMISSIS-manifestatasi ad esame RMN già a 10 gg dal -OMISSIS- e pertanto in assenza di una valida correlazione etiopatogenetica e cronologica con l’infermità 1”.

Evidenziava che, però, la Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma criticava aspramente l’operato della C.M.O. sotto molteplici profili, come risulterebbe dal Verbale n. 684 del 4.11.2013 (pag. 2), argomentando dalla circostanza che, già in data 15.2.2010, l’Ospedale Fatebenefratelli aveva riscontrato la lesione da stiramento del tendine rotuleo, come confermato il successivo 26.2.2010 dalla stessa Struttura sanitaria.

Esponeva che, in data 12 giugno 2013, la P.A. avviava un procedimento in via di autotutela, al fine di ottenere la revisione del coefficiente attribuito all’apparato locomotorio inferiore, all’esito del quale la Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza di Roma, con Verbale del 4 novembre 2013, n. 684, rilevava che il ricorrente aveva “-OMISSIS-” e che non manteneva la posizione sulle ginocchia, concludendo per la confermare dell’inidoneità al servizio militare del ricorrente nonché per l’attribuzione al medesimo del coefficiente “L4”.

Evidenziava, infine, che il Comitato di Verifica per le cause di servizio – nonostante in data 14.6.2013 avesse ritenuto di non esprimersi sulle patologie del ricorrente, in quanto, sulla medesima fattispecie, era già intervenuto il riconoscimento della causa di servizio con il “Mod. C”- a seguito dell’inoltro, da parte della PA., in data 26.11.2013, di una nuova richiesta di riesame, esprimeva parere negativo.

Precisava, infine, che il consequenziale provvedimento amministrativo di rigetto della sua istanza del 25.11.2011, intesa ad ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata ordinaria per la patologia “Esiti in atto non esimenti di -OMISSIS-sinistra cronica trattata con -OMISSIS-” come interdipendente da causa di servizio era stato impugnato presso la Corte dei Conti, come comprovato da allegata copia del relativo ricorso, ancora pendente.

1.3.Ciò premesso, lamentava che, conseguentemente, venivano emanati l’epigrafato Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare n. 188 del 26 novembre 2015, dispositivo della sua decadenza dalla nomina a vincitore e dall’immissione nel ruolo dei VSP nonchè il connesso epigrafato decreto del 21 dicembre 2015 di collocamento in congedo illimitato, avversati con il presente gravame.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente svolgeva i seguenti profili di diritto:

eccesso di potere. Vizio di istruttoria. Violazione dell’articolo 955 del d.lgs. 66/2010”, ritenendo di essere idoneo – come riscontrato dalla stessa Amministrazione – quale VSP per patologia in parte già riconosciuta dipendente da causa di servizio; il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, quindi, non risulterebbe in grado di condizionare il mantenimento in servizio del ricorrente.

La patologia “esiti in atto non esimenti -OMISSIS-sx cronica trattata con -OMISSIS-” si sarebbe sviluppata in conseguenza dell’iniziale -OMISSIS- d-OMISSIS-, occorso al ricorrente in data 10 febbraio 2010, alle ore 15:00 circa, in Vipiteno, già riconosciuto dipendente da causa di servizio con Mod. C.

Conseguentemente, il Comitato di verifica non avrebbe dovuto neppure pronunciarsi, rientrando la patologia in parola, interamente, “sotto la copertura” del Mod. C.

Comunque, la Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma avrebbe evidenziato il quadro di correlazione fra il -OMISSIS- iniziale e lo sviluppo della patologia riscontrata in capo al ricorrente, criticando, infatti, le conclusioni della C.M.O. sotto molteplici profili, come risulterebbe dal Verbale n. 684 del 4.11.2013 (pag. 2).

-violazione dell’articolo 1880 del codice dell’ordinamento militare. Incompetenza e carenza della legittimazione della C.M.O. di Milano a procedere ex. D.P.R. 461/2001. Illegittimità derivata.

La patologia “esiti in atto non esimenti -OMISSIS-sx cronica trattata con -OMISSIS-” sarebbe connessa all’attività di servizio espletata dal ricorrente ed al -OMISSIS- d-OMISSIS- già riconosciuto dipendente da causa di servizio con Mod. C, per cui dovrebbe essere anch’essa essere ritenuta dipendente da causa di servizio, con conseguente illegittimità dei provvedimenti espulsivi. Inoltre, non potrebbe non tenersi conto che la questione del nesso causale fra la patologia attualmente riscontrata in capo al ricorrente e la causa di servizio sarebbe oggetto di un ricorso ancora pendente presso la Corte dei Conti.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

2.Con atto formale depositato in data 1° febbraio 2016, si costituiva la difesa erariale per il Ministero della Difesa.

3. Alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

1.Vengono impugnati gli epigrafati provvedimenti espulsivi del ricorrente – con conseguente collocamento in congedo assoluto dello stesso e valutazione del servizio svolto come “servizio di fatto prestato in qualità di volontario in servizio permanente”- dalla nomina a vincitore e dall’immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente (VSP) dell’Esercito Italiano, a scioglimento della “riserva”, posta, ai sensi dell’art. 955 del D. Lgs. n. 66 del 2010, con Decreto Dirigenziale n. 172 dell’8 luglio 2014, con cui il ricorrente, Primo Caporal Maggiore, collocato utilmente al 1098° posto della relativa graduatoria di merito, è stato immesso in ruolo -con decorrenza amministrativa 11 dicembre 2013- in quanto idoneo al servizio militare con coefficiente “L4” nel profilo sanitario, in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della sottostante infermità.

Gli epigrafati provvedimenti risultano motivati mediante il richiamo al Decreto Dirigenziale n. 2917/N del 29 luglio 2014, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha stabilito che l’infermità “esiti -OMISSIS-sx cronica trattata con -OMISSIS-” -sofferta dal ricorrente- non è interdipendente con l’altra infermità “-OMISSIS-“, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con Modello C, reso il 12.2.2010 (all. 4 al ricorso).

1.2. Il Decreto Dirigenziale n. 2917/N del 29 luglio 2014 risulta avversato dal ricorrente con ricorso proposto presso la Corte dei Conti, pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio.

Non risulta in atti che il suddetto giudizio sia stato definito.

2.Possono essere esaminati congiuntamente entrambi i profili di gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.

2.1. Occorre preliminarmente accennare agli effetti giuridici del cosiddetto “Modello C”, compilato subito dopo il verificarsi dell’evento -OMISSIS-tico, subito dal ricorrente in data 10 febbraio 2010, alle ore 15:00 circa, nel corso dell’addestramento di servizio di propedeutica allo scialpinismo, presso l’Aerocampo militare di Vipiteno.

2.2. La compilazione del cosiddetto “Modello C” (Mod. C), istituito dalla Legge 1° marzo 1952, n. 157, e reso operativo con le Circolari 6202/ML/DGSM del 1° giugno 1952, 16338/TS/DGSM e 1100/ML/DGSM – 10/10 del 30 luglio 1993, ha luogo nell’ambito della speciale procedura semplificata, prevista dalla suddetta legge 1° marzo 1952, n. 157, fatta, poi, salva dall’art. 19, comma 2°, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e, infine, sostanzialmente riprodotta nel vigente art. 1880 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”).

Con la suddetta procedura semplificata, viene riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle lesioni -OMISSIS-tiche e degli infortuni pacificamente occorsi al militare durante il servizio, che ne determinano l’immediato ricovero in ospedale o infermeria, con attribuzione della competenza al “direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195” (secondo l’art. 1 della legge n. 157 del 1952 al “direttore dell’ospedale militare“), il cui giudizio è da considerarsi conclusivo del procedimento di accertamento d’ufficio, senza che rilevi, a tal fine, la possibilità dell’interessato di presentare domanda nelle forme ordinarie, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (conf.: TRGA Bolzano, 21.12.2007, n. 393).

In particolare, subito dopo aver portato tutte le cure del caso e provveduto all’eventuale ricovero ospedaliero, l’Ufficiale Sanitario responsabile dei servizi medici del Corpo di appartenenza provvede alla compilazione della Dichiarazione Medica di Lesione Traumatica e della sezione I del Modello “C” (Mod. C), redatta in duplice copia e firmata anche dal Comandante del Corpo di appartenenza, da inviare all’Ospedale Militare competente per territorio, ove deve essere ricoverato lo stesso militare infortunato.

Se le condizioni di salute e la distanza dall’Ospedale Militare obbligano al ricovero presso un più vicino Ospedale Civile, il ricovero presso la struttura militare è rinviato fino a stabilizzazione delle condizioni di salute.

Il direttore dell’Ospedale Militare, sulla base degli accertamenti clinici effettuati e degli atti prodotti dall’Ufficiale sanitario del Corpo di appartenenza, compila la sezione II del Mod. “C” e decreta o respinge la dipendenza da causa di servizio della lesione.

Tale decisione deve essere obbligatoriamente comunicata per l’accettazione all’infortunato entro il giorno della dimissione dall’Ospedale Militare.

2.3.Nella specie, risulta che il “-OMISSIS- d-OMISSIS- al -OMISSIS- sinistro”, subito dal ricorrente in data 10 febbraio 2010 presso l’Aerocampo militare di Vipiteno, è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dall’Amministrazione con “Mod. C” del 12.2.2010 (allegato 4 al ricorso).

Invero, alla stregua delle precitate disposizioni legislative, non può essere revocato in dubbio che, in relazione a detta patologia, ha avuto luogo un riconoscimento definitivo del nesso di causalità con il servizio svolto, i cui effetti, non contestati, sono consolidati.

Ne deriva che, in relazione a detto riconoscimento, non vi è luogo a provvedere mediante acquisizione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rilevante nella diversa procedura di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il cui art. 19, comma 2° fa salva la deroga prevista dell’art. 1 della Legge 1° marzo 1952, n. 157, poi sostanzialmente riprodotto dal vigente art. 1880 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”).

2.4. In punto di fatto, va rilevato che, dopo il suddetto riconoscimento, è stato emanato il messaggio prot n° M D/GM1L0 11/6/4/0427629 datato 17.10.2011 di PERSOMIL 11/6 Roma, notificato il 31.10.2011, con cui è stata disposta la conferma di permanenza in servizio del ricorrente fino al termine della ferma prefissata contratta (VPF4), in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario.

Successivamente, con atto prot. n ° 0019712 Ind. Class.: 5.7.9 del 22 dicembre 2011, è stata resa nota al ricorrente la “promozione al grado di Caporal Maggiore VFP4”.

2.5.Dal contenuto degli impugnati provvedimenti, emerge che il ricorrente, con Decreto Dirigenziale n. 172 dell’8 luglio 2014, è stato immesso in ruolo -con decorrenza amministrativa 11 dicembre 2013- “con riserva”, in quanto idoneo al servizio militare con coefficiente L4 nel profilo sanitario, in attesa della definizione del procedimento sulla causa di servizio.

Logicamente, la “riserva”, indicata nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 172 dell’8 luglio 2014, non può che riferirsi al procedimento avviato dal ricorrente, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con istanza del 25.11.2011, con cui ha chiesto che la propria patologia, successivamente acclarata dagli organi sanitari “Esiti in atto non esimenti di -OMISSIS-sinistra cronica trattata con -OMISSIS-” venisse riconosciuta interdipendente da causa di servizio, in quanto, a suo avviso, costituente conseguenza del -OMISSIS- subito per effetto del suddetto incidente, occorso in Vipiteno in data 10 febbraio 2010 o, comunque, sviluppo in connessione con il medesimo -OMISSIS-, ai fini dell’attribuzione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.

Tale procedimento si è concluso con il Decreto Dirigenziale n. 2917/N del 29 luglio 2014, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, visto il parere del Comitato di Verifica per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, ha stabilito che l’infermità “esiti -OMISSIS-sx cronica trattata con -OMISSIS-” -sofferta dal ricorrente- non è interdipendente con l’altra infermità “-OMISSIS-“, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con procedura semplificata.

Avverso il suddetto Decreto Dirigenziale n. 2917/N del 29 luglio 2014, il ricorrente ha proposto ricorso presso la Corte dei Conti, come documentato in atti.

L’attuale pendenza di tale ricorso non è in contestazione dalla parte avversa e nessuna delle parti in giudizio ha depositato ulteriore documentazione, atta a comprovare che, nelle more, il suddetto giudizio, pendente presso la Corte dei Conti, sia stato definito.

2.6. L’art. 955 (“Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio”) del D.Lvo 15 marzo 2010 n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”), riproducendo, sostanzialmente, il preesistente art. 13 del D.Lvo n. 215 del 2001, così stabilisce:

“1.I volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio .

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui e’ attribuita una inidoneita’ complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.”

Nella specie, la P.A., con il Decreto Dirigenziale n. 172 dell’8 luglio 2014, ha immesso in ruolo il ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente “con riserva”, in evidente applicazione del comma 1° dell’art. 955 del D. Lgs n. 66 del 2010.

Invero, il Decreto Dirigenziale n. 2917/N del 29 luglio 2014, che ha negativamente concluso il procedimento avviato dal ricorrente, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, con istanza del 25.11.2011 ( intesa ad ottenere che l’infermità sofferta “esiti -OMISSIS-sx cronica trattata con -OMISSIS-“ fosse riconosciuta interdipendente con l’altra infermità “-OMISSIS-” – già riconosciuta dipendente da causa di servizio con procedura speciale) risulta gravato dal ricorrente con ricorso proposto presso la Corte dei Conti, ancora pendente, come già precisato.

Pertanto, anche a voler applicare alla fattispecie il comma 1° dell’art. 955 del D. Lgs n. 66 del 2010 (“Codice dell’ordinamento militare”), come ritenuto dalla P.A., l’attuale pendenza del giudizio presso la Corte dei Conti induce ragionevolmente a ritenere che il provvedimento di proscioglimento in contestazione, al di là della interpretazione letterale della normativa data dall’amministrazione, non sia rispettoso dei principi di ragionevolezza e si riveli oltremodo penalizzante.

Invero, nelle more di siffatta definizione giurisdizionale, non v’è motivo per non accordare al graduato quella tutela interinale che il legislatore ha inteso inequivocabilmente assicurare con il disposto di cui al comma 1° dell’art. 955 del codice dell’ordinamento militare.

2.7. Sotto altro aspetto, rileva che la P.A., con gli impugnati provvedimenti espulsivi, sembra ritenere “tamquam non esset “ il già avvenuto riconoscimento del “-OMISSIS- d-OMISSIS- al -OMISSIS- sinistro” in capo al ricorrente, come dipendente da causa di servizio, secondo la speciale procedura semplificata prevista dalla legge 1° marzo 1952, n. 157 – fatta salva dall’art. 19, comma 2°, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – e sostanzialmente riprodotta dal vigente art. 1880 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”), mediante la compilazione, in data 12.2.2010, della Dichiarazione Medica di Lesione Traumatica e della sezione I del Modello “C”, che comporta un riconoscimento definitivo del nesso di causalità fra l’evento -OMISSIS-tico in quella sede acclarato e la causa di servizio, come già precisato.

Invero, la P.A., prima di emanare i provvedimenti espulsivi, avrebbe dovuto valutare se il già avvenuto riconoscimento della patologia “-OMISSIS- d-OMISSIS- al -OMISSIS- sinistro” non potesse assumere una valenza sufficiente a determinare, già ex se, nella disciplina della fattispecie, l’applicazione del 2° comma dell’art. 955 del D.Lvo 15 marzo 2010 n. 66.

Ma, di siffatta valutazione, non vi è traccia nei provvedimenti espulsivi impugnati, i quali risultano fondati soltanto ed esclusivamente sull’esito negativo del procedimento, avviato dal ricorrente in data 25.11.2011, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, al fine di ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.

3.Pertanto, le censure meritano adesione, nei sensi di quanto già argomentato.

4. In definitiva, il ricorso si appalesa fondato nei sensi di quanto già argomentato e, per l’effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti.

5.In considerazione della complessità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.