A conclusione di una complessa ed articolata vicenda giudiziaria, il TAR Lazio, con sentenza depositata lo scorso 31 luglio, ha verificato la sussistenza di un “intento persecutorio nei confronti del ricorrente, che è stato frequentemente convocato a controlli collegiali”, dichiarando illegittimo, e quindi annullandolo, l'atto con cui il competente Provveditorato aveva determinato che un lungo periodo di assenza per malattia (pari a 244 giorni) fosse da ritenere ingiustificato. Come specificato dal giudice, “l'assenza per malattia del ricorrente non può essere considerata ingiustificata in quanto per il periodo dall'8 gennaio 2009 essa era coperta dalla convocazione a visita medica collegiale e da tale dara fino al 19 giugno 2009 (…) neppure può essere considerata ingiustificata, stante l'inerzia dell'Amministrazione ad adottare un qualsiasi provvedimento”. Con tale pronuncia è stata interrotta l'attività vessatoria posta in essere dalla P.A. che sarebbe culminata in un provvedimento di destituzione a causa della lunga assenza ritenuta ingiustificata.