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Esclusione concorso Guardia di Finanza per deficit staturale

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 821/2010 RG, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Carlo PARENTE, con domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 81,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

A) – del provvedimento in data 23 novembre 2009, notificato in pari data, con cui la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l’ammissione di 209 allievi marescialli all’81° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza (A.A. 2009/2010) perché non raggiunge la statura minima prevista dal bando di concorso; B) – d’ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 14 luglio 2010 il Pres. (f.f.) dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. MONTI (per delega dell’avv. PARENTE) e l’Avvocato dello Stato TORTORA;

Avvisate le stesse parti a’sensi dell’art. 21, X c. della l. 1034/1971, come introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;

Ritenuto in fatto che, con determinazione del 26 giugno 2009 (in G.U., IV s. spec., n. 52 del 10 luglio 2009), il Comandante generale della Guardia di finanza ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 209 allievi marescialli all’81° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo;

Rilevato che a detto concorso dichiara d’aver partecipato, tra gli altri candidati, pure -OMISSIS-, superando la prova preliminare e quella scritta e sottoponendosi agli accertamenti sanitari di cui all’art. 15 del bando;

Rilevato altresì che -OMISSIS-, in esito a questi ultimi, non è risultata idonea, perché non raggiunge la statura minima prevista dal bando per i candidati di sesso femminile (non inferiore a m 1,61), onde è stata escluda da detto concorso;

Rilevato quindi che avverso tale esclusione -OMISSIS- si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che, avendo la ricorrente offerto un serio principio di prova a confutazione della misurazione effettuata in sede di accertamenti sanitari, la Sezione ha a suo tempo disposto idonea verificazione sul punto;

Considerato al riguardo che, con nota prot. n. 77/sml/2010 del 6 luglio 2010, depositata agli atti di causa il successivo giorno 9, il Dipartimento militare di medicinale legale di Roma – Cecchignola, all’uopo investito dalla Sezione di siffatta verificazione, ha accertato che la <<… statura della candidata valutata in data 1.07.2010 è risultata essere cm. 161.00, compatibile con quanto specificato dal bando…>> del concorso de quo;

Considerato di conseguenza che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, in quanto la disposta verificazione ha definitivamente accertato, in contraddittorio tra tutte le parti, il possesso effettivo, in capo a -OMISSIS-, del possesso del requisito erroneamente ritenuto assente da parte della P.A. intimata;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 821/2010 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento d’esclusione di -OMISSIS- meglio indicato in premessa e con salvezza dell’ammissione di questa alle ulteriore prove del concorso per cui è causa,

Condanna il Ministero intimato al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che sono nel complesso liquidate in € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.