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Limiti alla sanzionabilità dell'inerzia amministrativa

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 2 marzo 2009 n. 1176 L'inerzia della Pubblica Amministrazione, per essere sanzionabile in sede risarcitoria, postula non soltanto il previo accertamento giurisdizionale della sua illegittimità ma anche il concreto esercizio della funzione amministrativa, ove ancora possibile e di interesse per il cittadino, in senso favorevole all'interessato (ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudicante investito della richiesta risarcitoria).Non è sufficiente l'illegitimità del provvedimento o dell'inerzia amministrativa per ritenere integrata una fattispecie di responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione, essendo essenziale ad integrare la fattispecie il giudizio di imputabilità soggettiva, quantomeno a titolo di colpa dell'apparato, che va a legare il fatto all'Amministrazione procedente