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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10364 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 5344 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in persona, del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 10364 del 2000:

della nota dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – Sez. C – concorsi Polizia Penitenziaria prot. n. 011921/2.19 del 25 maggio 2000 a firma del Vice Direttore dell’Ufficio, con la quale, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13 settembre 1996 n. 479, è stato riconfermato il contenuto della nota n. 3204/1400/AUS dell’8.2.2000, con cui si comunicava il punteggio di 4,50 riportato dal ricorrente e la posizione al n. 2401 della relativa graduatoria;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, e, per quanto possa occorrere, della graduatoria e della determinazione di approvazione;

quanto al ricorso n. 5344 del 2001:

del decreto del Ministero di Grazia e giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, datato 7 marzo 2001, notificato il successivo 8 marzo a firma del Capo dipartimento, con il quale il ricorrente, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al d.l. 13 settembre 1996 n. 479, era giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 122. lett. d) d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 “deficit visus 3/10 in entrambi gli occhi”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:

– il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 96 – 4a s.s. del 3 dicembre 1996 di aumento di organico di 1400 unità di personale maschile del Corpo predetto, nella parte in cui è prevista la insindacabilità dei giudizi di non idoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

– la comunicazione della Commissione Accertamenti psicofisici dell’8 febbraio 2001, notificata in pari data, di non idoneità;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il primo ricorso, l’istante, premesso di aver adempiuto agli obblighi di leva prestando servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 9 febbraio 1995 all’8 febbraio 1999, esponeva di aver presentato domanda per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria ai sensi del bando per l’aumento di organico di 1400 unità, specificato in epigrafe. Il ricorrente, non avendo avuto notizia in ordine al collocamento in graduatoria, richiedeva al Ministero di comunicare il punteggio conseguito. Con la nota impugnata il Ministero resistente confermava il contenuto della precedente comunicazione dell’8 febbraio 2000, in cui si informava del conseguimento del punteggio di 4,50 e del collocamento al 2401° posto della graduatoria.

L’istante, pertanto, si doleva della collocazione in posizione non utile e censurava la nota predetta per vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Con il successivo ricorso, l’istante, esponeva di essere stato, tuttavia, convocato per gli esami clinici generali in data 8 febbraio 2001 e che in tale sede la Commissione preposta aveva accertato la non idoneità per “deficit visus 3/10 in entrambi gli occhi”.

Pertanto, lo stesso impugnava il decreto ministeriale di non idoneità e gli atti presupposti, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1 – violazione dell’art. 107, d.lgs. n. 443 del 1992 anche in relazione agli i artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nonché eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento alla prescrizione di insindacabilità del bando presupposto;

2 – violazione e falsa applicazione degli artt. 122., lett. d) d.lgs. n. 443 del 1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria poiché la diagnosi di inidoneità è palesemente contraddittoria con gli accertamenti svolti dallo stesso ricorrente alla A.S.L. di Castrovillari;

3 – eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa ed ingiustizia manifesta.

L’istante chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento di inidoneità.

Si costitutiva in entrambi i giudizi con memoria formale l’Avvocatura dello Stato.

A seguito dell’espletamento di una verificazione, disposta da questo Tribunale, nel secondo giudizio, con ordinanza n. 3455 del 2001, il prof. Massimo G. Bucci dell’Università degli studi di Roma – Cattedra di oftalmologia, incaricato di accertare l’idoneità quanto a deficit visivo del ricorrente, produceva nota con cui attestava che lo stesso presentava un visus di o.d. 9/10 e o.s. 8/10.

Pertanto, con successiva ordinanza n. 5302 del 1999, il TAR accoglieva l’istanza cautelare e per l’effetto sospendeva il provvedimento impugnato.

Con la memoria depositata in data 23 maggio 2012 per l’udienza di discussione la difesa di parte ricorrente dava atto che l’interessato presta servizio ormai da oltre dieci anni ed insisteva per l’accoglimento.

Osserva il Collegio, in via del tutto preliminare, che i ricorsi debbono essere riuniti per evidenti profili di connessione soggettiva e per il principio di economicità del giudizio in ragione della attinenza alla medesima vicenda concorsuale.

Per questioni logica processuale deve trovare esame per primo il ricorso N.R. G. 5344 del 2011.

In riferimento a questo, deve rilevarsi che l’accertamento effettuato, con le garanzie del contraddittorio tra le parti, ha chiaramente evidenziato l’illegittimità del decreto ministeriale impugnato con riferimento ai profili di difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.

Costituisce orientamento pacifico l’esperibilità nell’ambito del giudizio di legittimità, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, delle verificazioni quale strumento teso all’ accertamento del presupposto di fatto posto dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, mirando appunto a consentire l’esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sui presupposti.

Sotto tale aspetto, dunque, deve ritenersi non preclusa la sindacabilità da parte del giudice amministrativo dell’esito dell’accertamento tecnico svolto dalla Commissione pur in presenza della censurata disposizione del bando.

Alla luce di quanto considerato, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, debbono essere annullati il decreto ministeriale impugnato ed il presupposto accertamento di inidoneità.

Raggiunte siffatte conclusioni, appare evidente il venir meno dell’interesse del ricorrente a contestare la graduatoria impugnata nel primo dei giudizi all’esame, in quanto, per ammissione negli stessi scritti difensivi, questi risulta assunto ed in servizio ormai da oltre dieci anni.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso N.R.G. 10364 del 2000 deve essere dichiarato improcedibile.

Conseguentemente le spese di lite debbono essere, in parte, compensate ed, in parte, poste a carico dell’Amministrazione resistente, che è condannata al pagamento a favore del ricorrente delle spese nella misura di euro 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, dichiara improcedibile il ricorso N. R.G. 10364/2000 e accoglie il ricorso N. R.G. 5344/2001 e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato ed il presupposto accertamento di inidoneità.

Compensa in parte le spese di lite ed, in parte, le pone a carico dell’Amministrazione resistente, che è pertanto tenuta al pagamento a favore del ricorrente delle stesse nella misura di euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.