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Trasferimento legge 104/92 Agente di P.P. da Biella a Nuoro

Il TAR Lazio – Sezione I Quater, con sentenza depositata il 21 luglio 2009, ha annullato il provvedimento con cui il DAP aveva rigettato l'istanza di trasferimento per mancanza del requisito della continuità. Nella sentenza si legge: “(…) il gravame è fondato quanto alla censura di disparità di trattamento (…) in proposito i motivi aggiunti lamentano che un collega in condizioni analoghe a quelle del ricorrente si è visto accogliere la domanda di trasferimento. Questa censura ha formato oggetto di vari atti processuali (…) e all'esito degli accertamenti istruttori risulta fondata. In effetti dalla documentazione acquisita non è dato di evincere – tra la situazione del ricorrente e quella del collega trasferito – una diversità tale da giustificare il diverso esito delle rispettive domande di trasferimento ex legge n. 104/1992”.