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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 606 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 52 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dei seguenti atti:

a) decreto del 12/10/98 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso -OMISSIS- dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria essendo lo stesso risultato non idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/92;

b) ogni altro atto connesso a quello impugnato ivi compreso il bando pubblicato sulla G.U. n. 96 del 03/12/96 di aumento organico di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi d’inidoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione;

c) atto del 16/09/98 di comunicazione del giudizio con cui la competente commissione medica ha ritenuto il ricorrente non idoneo all’assunzione, ai sensi dell’art. 123 d. lgs. n. 443/92, per ipertransaminasemia

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di inquadrarlo con anzianità giuridica parificata a quella dei colleghi di corso non colpiti dall’illegittimo provvedimento di esclusione e del diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal ritardato arruolamento con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 18 febbraio 2010;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato il 17/12/98 e depositato il 14/01/99 -OMISSIS- ha impugnato il decreto del 12/10/98, con cui il Ministero della Giustizia (sulla base del giudizio della commissione medica, comunicato il 16/09/98 ed anch’esso gravato) lo ha escluso dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per inidoneità fisica (essendo lo stesso risultato affetto da ipertransaminasemia), e il bando pubblicato sulla G.U. n. 96 del 03/12/96 di aumento organico di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi d’inidoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con fascicolo depositato il 21/10/02.

Con ordinanza n. 898/99 del 17/03/99 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori e con successiva ordinanza n. 1354/99 del 28 aprile 1999 ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 gennaio 2010 -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento del diritto di ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di inquadrarlo con anzianità giuridica parificata a quella dei colleghi di corso non colpiti dall’illegittimo provvedimento di esclusione e il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal ritardato arruolamento con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.

All’udienza pubblica del 18 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con il ricorso principale -OMISSIS- impugna il decreto del 12/10/98 con cui il Ministero della Giustizia (sulla base del giudizio della commissione medica, comunicato il 16/09/98 ed anch’esso gravato) lo ha escluso dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria essendo lo stesso risultato non idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/92 in quanto affetto da ipertransaminasemia, e il bando pubblicato sulla G.U. n. 96 del 03/12/96 di aumento organico di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi d’inidoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione.

Con la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità del bando nella parte (art. 3 comma 3) in cui lo stesso stabilisce l’insindacabilità dei giudizi espressi dalle commissioni mediche prospettando la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. in quanto lo stesso, senza alcun giustificato motivo, priverebbe gli interessati della possibilità di tutelare le proprie ragioni.

Il motivo è fondato in quanto la citata clausola del bando (non presente in atti ma la cui esistenza e contenuto sono confermati dall’amministrazione nella relazione del 19/02/99), nell’escludere la tutela giurisdizionale avverso i giudizi delle commissioni mediche, non costituenti espressione di discrezionalità amministrativa, appare violativa del principio di generale giustiziabilità degli atti amministrativi desumibile dagli artt. 24 e 113 Cost..

Del resto, ciò è confermato dalla stessa amministrazione resistente che in calce al gravato provvedimento di esclusione del 12/10/98, fondato proprio sul giudizio espresso dalla commissione medica, ha inserito l’avviso al ricorrente della possibilità di impugnare l’atto davanti al competente TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 3 ultimo comma l. n. 241/90.

Deve, poi, essere esclusa l’intempestività dell’impugnazione del bando (prospettata, invece, dal Ministero resistente) in quanto l’onere d’immediata impugnazione vige per le sole clausole della lex specialis impeditive della partecipazione alla procedura (Cons. Stato sez. V n. 6544/09; Cons. Stato sez. VI n. 5668/09) nelle quali non rientra quella oggetto di causa.

Con la seconda censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del giudizio della commissione e del conseguente provvedimento del 12/10/98 di esclusione dall’assunzione in quanto viziati da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti non sussistendo la patologia posta dall’amministrazione a fondamento dell’esclusione dell’-OMISSIS-.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti impugnati emerge che -OMISSIS- è stato ritenuto non idoneo all’assunzione ai sensi dell’art. 123 d. lgs. n. 443/92 in quanto lo stesso, nell’ambito degli accertamenti clinici effettuati dall’amministrazione, è risultato affetto da ipertransaminasemia.

All’esito dell’istruttoria effettuata nel corso del giudizio è emersa l’insussistenza della circostanza di fatto posta dal Ministero della Giustizia a fondamento della gravata esclusione.

In particolare, a seguito della verificazione disposta dal Collegio, il Direttore del competente Istituto dell’Università di Roma “Sapienza”, dopo avere sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti, ha escluso che il predetto, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, fosse affetto da ipertransaminasemia e, quindi, che sussistesse la causa di esclusione dall’assunzione prevista dall’art. 123 lettera i) d. lgs. n. 443/92.

Ne consegue che l’esclusione del ricorrente dal concorso è stata disposta dall’amministrazione sulla base di una circostanza di fatto rivelatasi insussistente.

Per questi motivi il ricorso principale è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.

Con il ricorso per motivi aggiunti -OMISSIS- chiede il riconoscimento del diritto di ottenere la retrodatazione, ai fini giuridici, dell’inquadramento in modo da conseguire un’anzianità giuridica pari a quella dei colleghi di corso non colpiti dall’illegittimo provvedimento di esclusione ed, inoltre, di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal ritardato arruolamento con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme.

Il ricorso per motivi aggiunti è fondato.

In particolare, dall’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento dell’esclusione dal concorso del 12/10/98 deriva, come da consolidata giurisprudenza che il Tribunale condivide (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 4263/07; Cons. Stato sez. VI n. 3338/06; Cons. Stato sez. IV n. 5825/03), la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell’inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l’amministrazione non avesse adottato l’illegittimo provvedimento – ovvero l’atto espulsivo del 12 ottobre 1998 – la cui efficacia viene retroattivamente eliminata dalla presente sentenza.

Deve essere, altresì, accolta la domanda con cui il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto della ritardata assunzione.

Va, innanzi tutto, rilevato che la responsabilità dell’amministrazione in conseguenza dell’illegittimità dell’atto di esclusione dalla procedura concorsuale ha natura extracontrattuale non sussistendo – tra il ricorrente ed il Ministero della Giustizia – alcun pregresso vincolo negoziale la cui violazione possa essere invocata quale fatto produttivo di danno risarcibile.

In conformità, poi, al prevalente orientamento giurisprudenziale il Tribunale ritiene che, nell’ipotesi di annullamento dell’atto di diniego alla costituzione del rapporto di lavoro, spetti all’interessato il risarcimento dei danni prodotti dall’illegittimo provvedimento purchè ricorrano i requisiti, a tal fine, richiesti dall’art. 2043 c.c. (Cons. Stato sez. VI n. 3346/08; sez. VI n. 3124/06).

Tali presupposti debbono nella fattispecie ritenersi sussistenti in quanto:

– vi è un atto amministrativo illegittimo ovvero il provvedimento di esclusione del 12 ottobre 1998;

– sussiste, altresì, la colpa desumibile anche dal tipo di attività posta in essere dall’amministrazione e dalla natura dell’errore in cui la stessa è incorsa. In quest’ottica non può non essere rilevato che il Ministero (e, in particolare, la commissione medica quale organo dell’amministrazione) ha errato nell’accertamento di una circostanza di fatto (l’essere o meno il ricorrente affetto da ipertransaminasemia) ovvero nell’esplicazione di un’attività in cui non è ravvisabile alcun profilo di discrezionalità anche tecnica;

– è presente, poi, il nesso eziologico tra illegittima attività provvedimentale e danno in quanto l’illegittimo provvedimento di esclusione ha precluso il tempestivo inquadramento nel Corpo di polizia penitenziaria cui -OMISSIS- avrebbe avuto diritto.

Per quanto attiene al danno risarcibile il Collegio ritiene di doverlo commisurare ad una somma corrispondente alla retribuzione (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 4645/06; T.A.R. Lazio – Roma n. 4555/09; TAR Lazio – Roma n. 5029/07) comprensiva della quota di trattamento fine rapporto nonché delle trattenute previdenziali, che il ricorrente avrebbe avuto diritto di percepire se fosse stato ammesso in servizio tempestivamente in assenza dell’illegittimo provvedimento espulsivo, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario.

Dall’importo così ottenuto vanno decurtati gli emolumenti eventualmente percepiti nel medesimo periodo per prestazioni lavorative svolte aliunde ed, altresì, deve essere operato un ulteriore abbattimento, nella misura del 50%, calcolato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., per non aver -OMISSIS- in concreto impegnato le proprie energie a favore dell’Amministrazione.

Su quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, costituente debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, calcolati separatamente sul capitale dalle singole scadenze fino al soddisfo (Cass. n. 25734/08; Cons. Stato sez. IV n. 2983/06).

Così come esplicitamente richiesto dal ricorrente deve, poi, essere emessa statuizione di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame.

Per questi motivi il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto secondo quanto in precedenza specificato.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da parte dispositiva, debbono essere poste a carico del Ministero della Giustizia in quanto soccombente con attribuzione del relativo importo ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, come da richiesta dagli stessi formulata nell’atto introduttivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:

1) accoglie il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti secondo quanto specificato in parte motiva;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare le spese processuali sostenute dal ricorrente il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione del relativo importo ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.