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trasferimento legge 104/92 Agente di Polizia Penitenziaria

Il T.A.R. Lazio con sentenza n. 5431/08 ha riconosciuto che i dinieghi di trasferimento del personale militare o di polizia, pur qualificabili come ordini, necessitano di motivazione qualora il richiedente abbia adeguatamente propettato di possedere quei requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento. In particolare, nel censurare il diniego del trasferimento per difetto di motivazione, il collegio ribadesce il divieto di emettere una motivazione postuma, cioè è precluso all'amministrazione il tentativo di migliorare la motivazione successivamente alla emissione del provvedimento.