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TAR competente: per il personale delle forze armate il TAR competente è quello in cui ricade la sede di servizio del militare al momento della proposizione del ricorso.

Con la ordinanza n. 6070/2021, il Consiglio di Stato ha affermato che “Rientra nella competenza del Tar Toscana la controversia avente ad oggetto il trasferimento di autorità di un militare da Rimini a Pisa, atteso che, trattandosi di causa di lavoro di dipendente pubblico in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art.13, comma 2, c.p.a. la competenza va radicata nella circoscrizione in cui ricade l’attuale sede di servizio del ricorrente e Pisa è la sede del militare al momento della proposizione del ricorso introduttivo, che coincide con il deposito del libello introduttivo notificato”.

Un appartenente alle Forze Armate proponeva ricorso dinanzi al TAR del Lazio contro trasferimento d’autorità da Rimini a Pisa.

Il TAR del Lazio dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando quale competente il TAR Toscana.

Infatti per il TAR Lazio “la competenza andrebbe radicata nella circoscrizione in cui ricade l’attuale sede di servizio del ricorrente, ovverosia quella sussistente al momento della proposizione della domanda”.

Invero la sede di servizio al momento del trasferimento impugnato era Cervia ma al momento della proposizione del ricorso introduttivo era Pisa.

Secondo il TAR Toscana la competenza TAR “si radica in capo al TAR nella cui circoscrizione ricade la sede di servizio a cui il dipendente era assegnato al momento della adozione dell’impugnato ordine di trasferimento”.

Nel caso di specie, innanzi al TAR per l’Emilia Romagna.

Il Consiglio di Stato con regolamento di competenza ha chiarito che “l’art. 13, comma 2, c.p.a., a differenza del previgente art. 3, comma 2, l. n. 1034 del 1971a cui è in gran parte sostanzialmente sovrapponibile, non reca più la specificazione che la sede di servizio rilevante a radicare la competenza territoriale è quella “alla data di emissione dell’atto”. Ne discende che la sede di servizio richiamata dall’art. 13, comma 2, c.p.a. è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto competente il TAR Toscana.

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