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Sulla nozione di lavoro subordinato

I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza n. 3870 del 15.2.2008, sez. lavoro, richiamano i principi in tema di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale (v. fra le altre Cass. 13.2.2004 n. 2842, Cass. 20.4.2006 n. 9234). Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (il cui apprezzamento in concreto costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento ad un esatto parametro normativo, v. Cass. 17.7.2003 n. 11203, Cass. 20.6.2003 n. 9900) quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (v. Cass. 29.3.2004 n. 6224, Cass. 30.6.1999 n. 379)”.