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Sostanze stupefacenti. Una singola assunzione può non giustificare la rimozione per perdita di grado di un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Il TAR ha annullato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta ad un  militare dell’Arma dei Carabinieri per accertato ed episodico uso di sostanze stupefacenti (cocaina).

Sostanze stupefacenti: un militare dal curriculum impeccabile era stato espulso (rimozione con perdita del grado) dall’Arma dei carabinieri perché positivo all’esame tossicologico. La circostanza è ritenuta incompatibile con lo status di militare.

Il ricorrente, cui era addebitato l’episodica ed unica assunzione di stupefacente, lamentava l’incompetenza di un laboratorio privato che aveva effettuato l’esame tossicologico. In particolare, risultava la violazione dei criteri previsti per tale tipo di analisi (campionamento, trasporto, unità di misura utilizzata, “catena di custodia”).

Il Giudice incaricato ha messo in evidenza l’errore dell’Amministrazione, che non ha rispettato le rigide procedure previste per l’accertamento della positività all’utilizzo di sostanze stupefacenti, irrogando una sanzione assolutamente sproporzionata.

Il TAR ha rilevato, inoltre, che l’operato dell’Amministrazione si pone in contrasto con l’esigenza del “giusto processo” sancito dall’art. 6 CEDU, vista la natura punitiva della sanzione.

Il militare, solo grazie all’ausilio dello Studio Legale Parente, nella persona dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli e dell’avvocato Stefano Monti ed ai suoi consulenti di parte, è riuscito a far valere in sede giurisdizionale l’erroneità del giudizio diagnostico, riuscendo ad ottenere l’annullamento del decreto di espulsione.

La difesa di parte ricorrente, inoltre, grazie all’esperienza trentennale nella materia, è riuscita a dimostrare che un solo episodio di utilizzo – peraltro non adeguatamente comprovato- di sostanze stupefacenti non è motivo sufficiente per interrompere un rapporto di servizio e che gli accertamenti effettuati dall’Amministrazione presentano seri dubbi di attendibilità nella fase di campionamento e trasporto, criticità non smentite dalla controparte.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto anche la doglianza di difetto di proporzionalità della sanzione comminata, esposta dalla difesa del militare. Il giudice ha infatti disposto che “la sanzione della perdita del grado inflitta (…) sia sproporzionata, specie alla luce del descritto quadro di incertezza fattuale in ordine all’entità della sostanza riscontrata, all’abitualità o meno del consumo e più in generale alla complessiva attendibilità delle analisi medico legali”.

Grazie solo al fondamentale supporto fornito dallo Studio Legale Parente il militare è riuscito a far valere le proprie ragioni.

info@studiolegaleparente.com