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Non idoneità arruolamento Polizia Penitenziaria per patologia – 2

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2019, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Bondi’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via n. Turrisi 38/B;

contro

Comune di Palermo non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1726/2018 resa dal Giudice di Pace di Palermo – Dott.ssa Cerniglia – il 07.05.2018, nella causa civile iscritta al n. 16534/2015 R.G., provvisoriamente esecutiva ex lege, munita di formula esecutiva in data 22.5.18, notificata in data 24.5.18, passata in giudicato non essendo stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria del 09/11/2020 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto di dover concludere in conformità alla dichiarazione di parte ricorrente, di cui alla memoria del 09/11/2020, con declaratoria di cessata materia del contendere;

Ritenuto che le spese di lite vanno imputate all’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale, nella misura di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 700,00 (Euro settecento/00), oltre accessori e refusione del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.