menu

Silenzio-rifiuto accesso documentazione per copertura posti vacanti

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5294 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza pervenuta allo stato maggiore dell’esercito reparto impiego del personale ufficio impiego ufficiali in data 24.7.2009, il ricorrente, ufficiale medico dell’esercito, ha chiesto di visionare e acquisire copia delle richieste fatte pervenire per via gerarchica allo stato maggiore dal 28° gr. squad. aves “tucano” in viterbo, per la copertura dei posti vacanti, nei ruoli dei medici direttivi,

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere ed estrarre compia dei documenti indicati nell’istanza di accesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv.to Stefano Monti e l’avv. dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con istanza pervenuta allo Stato Maggiore dell’Esercito Reparto Impiego del Personale Ufficio Impiego Ufficiali in data 24.7.2009, il ricorrente, ufficiale medico dell’Esercito, ha chiesto di visionare e acquisire copia delle richieste fatte pervenire per via gerarchica allo Stato Maggiore dal 28° Gr. Squad. AVES “Tucano” in Viterbo, per la copertura dei posti vacanti, nei ruoli dei medici direttivi. Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato l’esistenza di un interesse “concreto” ed “attuale” alla cognizione dei documenti indicati, consistente nella necessità di tutelarsi nel miglior modo in seno al contenzioso giurisdizionale pendente con l’Amministrazione dinanzi al TAR del Lazio (avente ad oggetto il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’aspettativa per motivi di studio) e di acquisire una serie di elementi in grado di supportare le proprie censure, volte a contrastare l’asserita carenza organica nei ruoli dei medici direttivi, nonché comprovare l’insussistenza di insormontabili esigenze amministrative nella sede di servizio (poste dall’Amministrazione a base del diniego impugnato).

Precedentemente, con istanza del 21.5.2009 il ricorrente aveva già chiesto allo Stato Maggiore copia “dell’intero fascicolo concernente la propria richiesta di concessione dell’aspettativa, posta alla base del deliberato parere posto alla base del diniego opposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare ivi espressamente compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – il precitato parere ostativo reso da codesto Spett.le Stato Maggiore; – le tabelle organiche formalmente approvate, riferite sia, in genere, ai ruoli dei medici direttivo che alla sede di servizio dell’istante; – eventuali provvedimenti di concessione agli ufficiali medici, direttivi e non, dell’aspettativa, ai fini della frequenza dei corsi di formazione, o di altro istituto che la legge subordino alle esigenze di servizio, che sia stato concesso durante il periodo di vigenza delle tabelle organiche in parola ed in presenza di carenze organiche di personale”. Ma, con lettera prot. n. 10807 Cod. Id. 095 Ind. Cl. 5.3.10/C.U., del 16.6.2009, è stata accolta solo parzialmente, con esclusione delle tabelle ordinative organiche, ai sensi dell’Allegato 1, punti 11 e 22, del D.M. n. 519/1995.

Sicché il ricorrente ha proposto una nuova istanza di accesso avente ad oggetto copia delle richieste fatte pervenire per via gerarchica allo Stato Maggiore, dal 28° Gr. Squad. AVES “Tucano» in Viterbo, per la copertura dei posti vacanti, nei ruoli dei medici direttivi), ritenendo che l’Amministrazione fosse tenuta a consegnargli tali atti, motivando il proprio interesse con la necessità di verificare la reale sussistenza di inderogabili esigenze amministrative che hanno impedito di allontanarlo dalla propria sede di servizio, per fruire della richiesta aspettativa.

Tuttavia, l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro in relazione a tale richiesta di accesso e, quindi, decorsi inutilmente 30 giorni, si è formato il silenzio rifiuto avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto l’Amministrazione non emergono, nel caso di specie, ragioni preclusive alla cognizione dei documenti di cui all’istanza del ricorrente, considerando che la documentazione richiesta non rientra nell’ambito delle categorie per le quali è escluso l’accesso, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/90.

Sussiste, peraltro, un qualificato interesse del -OMISSIS- ad accedere agli atti indicati, consistente nell’esigenza di comprovare l’illegittimo diniego a fruire dell’aspettativa per inderogabili esigenze di servizio. La legittimazione all’accesso in capo al ricorrente deriva dalla qualità del medesimo di autore del ricorso giurisdizionale attualmente pendente dinanzi al TAR Lazio, nell’ambito del quale è stata avanzata istanza ex art. 21, comma 1, l.n. 1034/1971.

Conseguentemente, va ordinato alla parte resistente di consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, agli atti sopra indicati, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sezione I^ bis: ,

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente l’esibizione degli atti sopra indicati, con le modalità ed entro il termine indicati in motivazione;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.