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Silenzio-rifiuto accesso documentazione dipendenza da causa di servizio

SENTENZA

ai sensi dell’art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241,
Sul ricorso numero di registro generale 7704 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

avverso

il silenzio formatosi in relazione all’istanza di accesso, notificata il 17 giugno 2009, a mezzo raccomandata, alla Direzione della Casa di Reclusione “Gorgona”, avente ad oggetto tutta la documentazione istruttoria disposta dall’Amministrazione in relazione alla domanda di causa di servizio presentata dall’odierno ricorrente in data 28 settembre 2004, nonché i verbali, sanitario e di servizio, redatti in occasione dell’omicidio di un detenuto avvenuto nel marzo 2004 presso la Casa di Reclusione “Gorgona”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 della L. 7.8.1990, n. 241;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che con il ricorso s’impugna il silenzio rigetto perfezionatosi rispetto all’istanza di accesso del ricorrente, concernente tutta la documentazione istruttoria predisposta dall’Amministrazione nel procedimento conclusosi con il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia – “stato depressivo in personalità labile insicura”, dallo stesso richiesto, nonché i verbali redatti in occasione dell’omicidio di un detenuto accaduto nel marzo 2004, che avrebbe inciso su detto stato patologico;

che, quanto alla documentazione istruttoria su richiamata, l’Amministrazione l’ha depositata in giudizio, per cui, rispetto a questa, l’istante ha conseguito il soddisfacimento del proprio interesse sotteso all’esercizio del diritto di accesso e, conseguentemente, il ricorso deve dichiararsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse;

che, in relazione ai verbali riguardanti l’omicidio del detenuto, l’accesso deve essere garantito, in quanto, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., esso deve essere sempre assicurato per quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;

che l’accesso ai menzionati documenti, mediante visione ed estrazione di copia, è, infatti, strumentale al loro utilizzo nel giudizio con cui l’odierno ricorrente ha impugnato il predetto diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

Ritenuto:

che, perciò, relativamente all’impugnativa del diniego per silentium di accesso ai suddetti verbali, il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

che in conclusione il ricorso sia in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte fondato e debba essere accolto, con obbligo, per l’Amministrazione, di consentire l’accesso dei relativi documenti, attraverso visione ed estrazione di copia;

che, in ordine a spese, diritti ed onorari del presente giudizio, essi vadano posti a carico dell’Amministrazione e quantificati come in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di provvedere al rilascio dei verbali redatti in occasione dell’omicidio di un detenuto accaduto nel marzo 2004, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica (se anteriore) della presente sentenza.

Condanna la suddetta Amministrazione alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.