Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8425 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma
quadriennale – Anno 2022 – 142° Corso. ( GU n.55 del 12-07-2022) nella parte in cui all’art. 2, comma 2 prevede le elevazioni del limite di età di anni 26, quale requisito di partecipazione, esclusivamente “per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria” e, qualora occorra, nella parte in cui prevede che “non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi”
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 27/7/2022:
del provvedimento di mancata ammissione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale – Anno 2022 – 142° Corso. (in GU n.55 del 12-07-2022) in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale e per la sospensione, anche inaudita altera parte del bando di concorso nella parte in cui all’art. 2, comma 2 prevede le elevazioni del limite di età di anni 26, quale requisito di partecipazione, esclusivamente “per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria” e, qualora occorra, nella parte in cui prevede che “non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi” (atto gravato con il ricorso introduttivo)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerata la peculiarità della condizione che lo concerne di aspirante che, pur avendo compiuto il 26emo anno di età al momento della domanda di partecipazione, è ben al di sotto dei 28 anni ed ha prestato, seppure per soli 7 mesi, servizio volontario quale VFP1 nella Marina Militare;
Considerato che l’art. 707, comma 1, D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) prevede specificamente, che “1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all’articolo 706 (Arma dei Carabinieri, ndr.) devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare; […]”; Rilevata, in ogni caso, la sussistenza di pregiudizio irreparabile, ai sensi dell’art. 56 proc. amm.;
P.Q.M.
Accoglie e per l’effetto dispone che l’Amministrazione conceda al ricorrente la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso indetto con il bando in oggetto per il reclutamento di quattromilacentottantanove allievi carabinieri in ferma quadriennale – Anno 2022 – 142° Corso (in GU n.55 del 12-07- 2022).
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 28 luglio 2022.
Il Consigliere delegato Claudio Vallorani