menu

Risarcimento danno biologico subito da militare durante le esercitazioni di guida

 Forze Armate: risarcimento danno biologico subito da militare durante le esercitazioni di guida.

Lo studio legale Parente ha seguito il caso di un caporale che presso il 131° Reggimento carri di Persano è rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante le esercitazioni di guida.

Il militare al momento dei fatti stava partecipando ad una lezione di guida, a bordo di un automezzo AR/90 (Land Rover Defender), quale passeggero sul sedile posteriore, in attesa di effettuare la propria esercitazione per il conseguimento della patente militare modello 3.

Il veicolo, a causa della perdita del controllo da parte del pilota, urtava un albero posto al limite della opposta corsia di marcia.

Il militare ha riportato la rottura della milza e una lacerazione epatica, trattate chirurgicamente.

Con l’assistenza dello studio legale Parente  il militare ha chiesto il risarcimento per i  danni riportati, lamentando la violazione dello “obbligo generale di sicurezza” di cui all’art. 2087 cod. civ.

Nel ricorso è stato evidenziato che l’automezzo utilizzato per l’esercitazione non era provvisto di presidi quali le cinture di sicurezza e i doppi comandi, in violazione delle disposizioni vigenti in materia, nonché il fatto che l’addestratore avrebbe illecitamente ordinato al militare di salire a bordo dell’automezzo mentre era in corso di svolgimento la lezione di guida.

Il TAR Salerno ha quindi accolto il ricorso e ha deciso “Quanto alla concreta determinazione del risarcimento, …..  deve poi ritenersi che tale complesso patologico abbia determinato un danno biologico permanente nella percentuale del 45%, nonché una inabilità temporanea totale di novanta giorni, e di una inabilità temporanea parziale al 50% di centoquaranta giorni, secondo le valutazioni operate dal consulente di parte, del pari non contestate dall’Amministrazione; ….. nella determinazione del danno dovranno essere utilizzate, le tabelle all’uopo predisposte dal Tribunale di Milano (tabelle considerate dalla giurisprudenza di legittimità quale corretto criterio di valutazione equitativa e per ciò generalmente utilizzabili, cfr., Cass. n. 17018/2018 e Cass. n. 9950/2017);”, concludendo che “Su tale base l’Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 34 CPA, una proposta di risarcimento, nel termine di gg. 120 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.”

Con l’intervento dello studio legale Parente il militare che ha subito un incidente in servizio ha ottenuto un risarcimento per il danno biologico subito, un risarcimento per il cui calcolo saranno utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza