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Pensione: le somme pagate dall’INPS per errore non devono essere restituite.

La Corte dei Conti ha dichiarato il diritto del pensionato alla restituzione di circa 18.000 euro,
somma che era stata illegittimamente recuperata dall’Istituto previdenziale.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle
pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 73808 R.G., introdotto con
ricorso, contenente istanza di misure cautelari,
depositato in data 22.12.2022 da (…)
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti ed
elettivamente domiciliato nello Studio del primo in
Roma, via Emilia n. 81 (pec:
avvgiovannicarloparente@puntopec.it;
stefanomonti@ordineavvocatiroma.org)
contro
– INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù
di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011
del notaio Paolo Castellini di Roma, dall’avv. Gianluca
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Tellone e con il medesimo domiciliato presso il
Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania
in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)
nonché contro
– MINISTERO DELLA DIFESA – CNA Esercito – in
persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via Sforza
n. 17, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso come
in atti dal proprio dipendente Direttore Francesco
Riccardi (pec: cna_esercito@postacert.difesa.it)
per il riconoscimento
del diritto all’irripetibilità dell’indebito e alla restituzione
degli importi trattenuti, previo annullamento di ogni atto
ostativo, con richiesta di sospensiva e con vittoria di
spese, in favore dei procuratori antistatari.
FATTO
L’odierno ricorrente premette quanto segue:
– già Maresciallo dell’Esercito in congedo, titolare di
pensione ordinaria prima e privilegiata poi con
decorrenza 1.6.1995, con ricorso del 22.12.2022 adiva
questa Corte per impugnare le comunicazioni del
30.6.2020, notificate il 18.8.2020, con cui l’INPS aveva
disposto ritenute mensili a suo carico per euro 582,16,
relativamente al periodo 1.9.2020 – 30.4.2023,
chiedendo, altresì, previa adozione di idonea misura
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cautelare, l’accertamento del diritto all’irripetibilità
dell’indebito pensionistico.
– nel dettaglio, sosteneva come nell’autunno 2014, a
completamento della pratica pensionistica, lo Stato
Maggiore dell’Esercito avesse trasmesso all’INPS lo
specchio analitico dei conteggi inerenti alla sua
posizione da cui si evinceva che gli anticipi pensionistici
gli erano stati corrisposti fino al 31.12.2004;
– con il ricorso in epigrafe eccepiva la prescrizione
dell’azione di recupero dell’indebito per decorso del
termine di legge e, in ogni caso, la sua infondatezza in
ragione del consolidarsi in suo favore di uno stato di
legittimo affidamento in buona fede nonché la violazione
degli artt. 203, 204, 205, 206 d.p.r. n. 1092/1973;
– con ordinanza n. 78/2023, del 30.3.2023, questo
Giudice, in accoglimento della formulata istanza
cautelare, disponeva la sospensione dell’efficacia
esecutiva delle comunicazioni di recupero dell’indebito e
degli atti conseguenti, ponendo, a carico dell’INPS,
l’obbligo di restituzione di ogni trattenuta applicata con
inibizione di quelle future;
– costituendosi in giudizio sia per la fase cautelare che
per il merito, con memorie del 10.3.2023 nonché
dell’1.2.2024, l’INPS preliminarmente eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva, imputando l’emissione
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del provvedimento, provvisorio e definitivo, di pensione
al Ministero della Difesa, al contempo affermando il
proprio ruolo di mero esecutore di atti altrui.
Nel merito, chiedeva la reiezione della pretesa attorea
contestando quanto ex adverso dedotto con particolare
riferimento alla intervenuta prescrizione del credito e
alla buona fede dell’accipiens. A tal proposito,
evidenziava come la mera conoscenza della condizione di
provvisorietà del trattamento di quiescenza liquidato dal
Ministero fosse sufficiente ad escludere la buona fede del
pensionato nella percezione delle somme corrisposte;
– con memoria del 23.1.2024, si costituiva in giudizio il
Ministero della Difesa per la reiezione del ricorso sul
presupposto della insussistenza della buona fede e del
legittimo affidamento del (…)  con conseguente
legittimità dell’azione di recupero dei maggiori ratei
pensionistici erogati. In subordine, formulava istanza di
manleva e rivalsa nei confronti dell’Istituto previdenziale
ad esso imputando la tardiva applicazione dei
provvedimenti ministeriali di pensione definitiva;
– all’odierna pubblica udienza, presenti soltanto l’avv.
Gianluca Tellone per l’INPS ed il capitano Raffaella
Alessia Miccoli per il Ministero della Difesa, i quali si
sono riportati agli atti depositati insistendo per le
conclusioni ivi rassegnate;
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– la causa è stata trattenuta per la presente decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva avanzata dall’INPS.
A tal proposito, l’Ente previdenziale deve considerarsi a
pieno titolo parte del presente giudizio per il ruolo
rivestito nella procedura amministrativa di recupero
dell’indebito pensionistico, oggetto di odierna
contestazione giudiziale.
2. Venendo al merito della controversia, occorre
innanzitutto evidenziare come il tema dell’indebito
pensionistico costituisca un problema che la
giurisprudenza contabile ha da tempo affrontato spesso
con esiti diversi e talora contrapposti.
Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n.
2/2012/QM hanno preliminarmente ribadito quanto già
affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, ritenendo che
lo spirare dei termini regolamentari di settore per
l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo
non privi ex se l’Amministrazione della potestà di
modificare l’originario provvedimento di pensione
provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al
recupero delle somme medio tempore erogate in eccesso.
A tale diritto/dovere di recupero, tuttavia, si
contrappone la situazione giuridica di legittimo
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affidamento del pensionato, fondata sull’assenza di dolo
e sulla sua buona fede, oltre che sul decorso di un
considerevole lasso temporale (Sez. Giur. Campania,
sent. n. 659/2019 e 513/2021).
Gli elementi costitutivi del principio dell’affidamento
sono stati illustrati puntualmente dal Giudice
nomofilattico, che li ha rinvenuti in: a) un dato oggettivo
consistente in un vantaggio del privato identificabile in
maniera chiara e univoca; b) un dato soggettivo idoneo
a rendere l’affidamento legittimo, nel senso che il privato
deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo
all’utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile
solo l’affidamento radicato nella buona fede in senso
oggettivo e che non merita protezione, per contro,
l’aspirazione alla irripetibilità di quanto il pensionato
abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale che
consenta all’affidamento legittimo di consolidarsi solo
allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in
un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della
sua stabilità se non della sua stessa definitività.
Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno, quindi,
dedotto che il legittimo affidamento del percettore in
buona fede maturi e si consolidi con il protrarsi del
tempo risultando opponibile dall’interessato sia in sede
amministrativa che in sede giudiziaria.
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Con riferimento al caso di specie, si rileva come al diritto
dell’INPS di procedere alla ripetizione di quanto
corrisposto in eccesso ex art. 162, comma 7, d.p.r. n.
1092/73 si contrapponga la sussistenza di un legittimo
affidamento connotato dalla buona fede del (…) alla
non restituzione di quanto ricevuto oltre il dovuto,
trattandosi di pagamenti non intenzionalmente
determinati o indotti dall’interessato, la cui natura
indebita per la parte in eccedenza non poteva essere
ragionevolmente percepita con l’utilizzo dell’ordinaria
diligenza. Ciò anche in ragione del decorso di un
considerevole lasso di tempo, vale a dire 15 anni tra la
data di inizio della corresponsione della pensione
provvisoria (1.1.2005) e la data di notifica della
comunicazione di avvio dell’azione di recupero INPS
(18.8.2020).
Al contempo, si ritiene che l’indebito in esame si sia
progressivamente formato per errori ascrivibili, in via
esclusiva, alla colpevole inerzia serbata per anni
dell’INPS il quale ben avrebbe potuto – e dovuto –
liquidare il trattamento definitivo di pensione già nel
2008 (alla ricezione del decreto definitivo di pensione
ordinaria da parte del Ministero) o quanto meno nel
2010 (in occasione dell’emissione del decreto definitivo
di trattamento privilegiato), operando il previsto
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conguaglio con le somme corrisposte a titolo di
trattamento provvisorio; al contrario, solamente nel
corso del 2020 l’Ente previdenziale vi ha provveduto
accertando il debito pensionistico e procedendo, in data
18.8.2020, ad avviare necessariamente l’azione di
recupero.
4. Per tutti i motivi illustrati, deve riconoscersi nei
confronti dell’odierno ricorrente la irripetibilità
dell’indebito pensionistico di euro 18.628,98,
unitamente al diritto alla restituzione delle somme medio
tempore recuperate dall’Istituto previdenziale.
Assorbita ogni altra questione.
5. In ragione della sussistenza di contrapposti
orientamenti giurisprudenziali, si dispone la
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
nella persona del Giudice Unico dott. Gabriele Pepe,
definitivamente pronunciando respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il
diritto di (…) alla irripetibilità dell’indebito
pensionistico descritto in parte motiva con diritto alla
restituzione delle somme eventualmente recuperate
dall’Ente previdenziale.
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2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6
maggio 2024.
Il Giudice Unico
(Gabriele Pepe)
Firma digitale