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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’atto di inquadramento del Corpo della Polizia penitenziaria dell’11 aprile 2008, nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica da tale data, nonché quell’economica dalla data di presentazione presso la casa circondariale di Bollate Milano; della nota ministeriale in data 18 aprile 2008 e,

per il riconoscimento

del suo diritto al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica, nonché dei susseguenti danni patrimoniali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 5248/2008), notificato il 19 maggio 2008, OMISSIS ha adito questo tribunale per l’annullamento del decreto ministeriale, in epigrafe indicato, che ha disposto la sua reintegrazione in servizio con riserva, in attesa del giudicato amministrativo, nella qualifica di agente appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui ha determinato la decorrenza giuridica a far data dall’11 aprile 2008, nonché quell’economica a decorrere dalla data di presentazione presso la casa circondariale di Bollate Milano, nonché per il riconoscimento del suo diritto al ripristino ex tunc della posizione giuridica ed economica, nonché dei danni patrimoniali asseritamente patiti.

Espone di aver proposto dinanzi a questo tribunale impugnativa (r.g. 2142/2002) avverso il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2001 dispositivo dell’esclusione dal corpo di polizia penitenziaria e di essere stato convocato, dopo circa 4 anni, al corso di formazione in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 356 del 2000.

Espone, altresì, di aver superato il concorso pubblico indetto nell’anno 1996 ma di essersi collocato nella graduatoria finale di merito tra gli idonei non vincitori, nonché, in quanto idoneo, di essere stato convocato in data 27 dicembre 2001 presso la scuola di formazione del Corpo , lo svolgimento del concorso.

Riferisce di essere stato destinatario, in data 24 dicembre 2001 di provvedimento ministeriale di esclusione dall’assunzione in quanto non più favorevolmente collocato nella graduatoria finale, non potendo fruire della maggiorazione del punteggio di due punti attribuibile “per non aver riportato alcuna sanzione disciplinare”, ai sensi dell’art. 2,del decreto interministeriale 12 novembre 1996, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione di domande di partecipazione al concorso, essendo stata a lui inflitta la sanzione disciplinare del “rimprovero” riportata nella precedente carriera prestata presso l’arma dei carabinieri nel grado di carabiniere ausiliario poiché “durante la ammainabandiera si muoveva dalla posizione di attenti”.

Riferisce, altresì, di essere stato nuovamente convocato per il corso di formazione a far data dal 7 aprile 2002, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 1548/2002 emessa da questo Tribunale, successivamente riformata con ordinanza d’appello n. 2504/2002.

Afferma, dopo aver preso servizio effettivo in data 20 luglio 2002 presso la casa circondariale di Milano Bollate, di essere stato destinatario di un ulteriore provvedimento del 29 luglio 2002, anch’esso gravato dinanzi a questo Tribunale (r.g. 10412/2002) e che con sentenza n. 1708/2008 questo Tribunale ha accolto i ricorsi riuniti (rr.gg. 2142/2008 e 10412/2002), sopra indicati.

Espone, infine, l’avvenuta adozione da parte dell’amministrazione ministeriale intimata del provvedimento oggetto di impugnativa dispositivo del suo inquadramento con decorrenza giuridica a far data dall’11 aprile 2008 ed economica dalla data di presentazione del ricorrente presso la casa di Bollate Milano, avvenuta in data 22 aprile 2008.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge 241 del 1990; degli articoli 1175, 1975, 1218, 2909 del codice civile, e degli articoli 2, 3, 4, 36 e 97 della costituzione; violazione del principio di irretroattività del giudicato, nonché dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 443 del 1992; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Deduce, al riguardo, di aver patito un grave pregiudizio a seguito dei provvedimenti di esclusione dei gravati con i succitati ricorsi, e definiti con sentenza a lui favorevole n. 1708 del 2008, con conseguente suo diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità giuridica ed economica che avrebbe conseguito ove non fosse stato destinatario di provvedimento di esclusione, sopra citati, oggetto di annullamento giurisdizionale da parte del giudice amministrativo.

In particolare, chiede il riconoscimento del trattamento economico, nonché degli altri assegni ed indennità a carattere fisso e continuativo che avrebbe percepito ove fosse rimasto in servizio, nonché la posizione giuridica, in termini di anzianità di servizio in grado, rispetto ai colleghi che hanno proseguito il loro servizio nel 2001 o in subordine nel 2002, anche per quel che concerne il ritardo in relazione ai benefici previdenziali ed assistenziali nonché di avanzamento di carriera.

Si è costituito in giudizio il ministero della giustizia che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei sensi di seguito indicati.

Giova rilevare, al fine del decidere, che il ricorrente, a seguito di istanza di partecipazione alla procedura selettiva per inquadramento nel corpo della polizia penitenziaria, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 356 del 2000, è stato convocato dall’amministrazione intimata per l’inizio del primo corso di formazione previsto per il 27 dicembre 2001, e di essere stato destinatario pochi giorni prima di un provvedimento di esclusione, oggetto di annullamento giurisdizionale disposto con la sentenza di questo tribunale 1708/2008.

Ebbene, osserva il collegio che il ricorrente, nel caso in cui non fosse stato destinatario dei provvedimenti dispositivi della sua esclusione innanzi indicati, il primo dei quali adottato in data 24.12.2001, avrebbe certamente conseguito una decorrenza ai fini giuridici ed economici pari a quella dei candidati ammessi al corso in applicazione delle disposizioni di cui alla succitata legge n. 356/2000.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, ai fini della retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica del rapporto di pubblico impiego, specificamente a titolo di restituito in integrum, in caso di illegittima interruzione del rapporto in atto, deve essere riconosciuta una piena reintegrazione giuridica ed economica in favore del dipendente, anche sotto il profilo contributivo previdenziale, con corresponsione delle competenze retributive e degli emolumenti che avrebbe percepito ove non fosse stato illegittimamente escluso, come nel caso di specie, dal Corpo di Polizia penitenziaria, ad eccezione degli emolumenti strettamente legati alla prestazione lavorativa effettiva.

Pertanto alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi sopra indicati.

Condanna il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.