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Non idoneità arruolamento Vigili del Fuoco per deficit psicofisico

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-;

per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 77 del 15.4.2009 con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo nel concorso per l’arruolamento nei vigili del fuoco (Gazzetta Ufficiale n 72 dell’11.9.2007) riservato al personale volontario del C.N.V.V.F.;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la graduatoria approvata con DM n. 1996.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna l’esclusione dalla selezione indicata in epigrafe dichiarata per l’accertata inidoneità psico-fisica conseguente ad un: “-OMISSIS-”.

L’inidoneità è stata dichiarata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f, punto 1 del DM n. 78/2008.

Nei motivi di ricorso ha prospettato i seguenti profili di gravame:

eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione del DM n. 78/2008, violazione dell’art. 11 del bando di concorso.

In sostanza il ricorrente evidenzia di essere stato dichiarato idoneo in diverse visite mediche precedenti svolte per la sua attività di vigilie del fuoco volontario e di essere in possesso di un visus naturale superiore a 14/10.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 24.10.2014 ed ha depositato una memoria il 28.10.2014.

Con ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. 519/2015 è stata disposta verificazione in ordine alla sussistenza della causa di inidoneità.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 18 marzo 2015.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

L’esito della verificazione disposta da questo Tribunale con la ricordata ordinanza collegiale n. 519/2015 (cfr. relazione della Commissione Medica incaricata della verificazione, depositata il 16 marzo 2015) ha accertato l’idoneità del ricorrente, con riferimento alle norme del caso contenute nel DM n. 78/2008 e nel bando di concorso.

Pertanto, il ricorso risulta fondato sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria dell’atto impugnato e di conseguenza va annullato il provvedimento di esclusione dal concorso e la graduatoria limitatamente all’interesse fatto valere.

Le spese di giudizio in ragione della soccombenza devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata nella misura di euro 2.000,00(duemila/00) in favore del ricorrente, oltre alle spese eventualmente spettanti come compenso del soggetto verificatore, al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

La liquidazione delle eventuali spese di verificazione è delegata dal Collegio al giudice relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, dello stesso soggetto verificatore (Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità), al quale la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’esclusione del ricorrente dal concorso e la graduatoria limitatamente all’interesse fatto valere.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge, nonché al pagamento del compenso spettante al soggetto verificatore.

Manda in Segreteria per gli adempimenti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Dispone che la Segreteria proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.