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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8462 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 8781 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso n. 8462 del 2001:

per il risarcimento danni per esclusione dall’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria.

quanto al ricorso n. 8781 del 2001:

per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel corpo di polizia penitenziaria.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria e di Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il primo ricorso in epigrafe – n. 8462 del 2001 – il ricorrente ha chiesto il risarcimento danni per esclusione dall’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria.

Con il secondo ricorso in epigrafe – n. 8781 del 2001 – ha chiesto l’annullamento dell’atto di inquadramento nel corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 12.5.2001.

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 70 del CPA per le evidenti ragioni di connessione soggettiva, oggettiva e procedimentale, che ne consigliano la decisione con un’unica sentenza.

Controparte ha depositato relazioni in data 27.11.2013 e 17.12.2013.

Controparte ha chiarito che <con PDG 22.11.2001 il ricorrente è stato nominato agente in prova del Corpo di PP giuridicamente dall’8.2.2001 ed economicamente dalla data di presentazione alla Scuola di formazione assegnatagli; successivamente, con PCD 23.5.2002, lo stesso è stato nominato, sempre con riserva, agente ed immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di PP con decorrenza 11.5.2001; mentre colleghi del ricorrente, con lo stesso punteggio, collocati in graduatoria in posizione immediatamente precedente ed immediatamente successiva a quella del ricorrente medesimo, sono stati nominati con decorrenza anteriore.

Tanto premesso, i ricorsi sono fondati nei limiti e sensi che seguono.

La Sezione si è già pronunciata sulla questione (cfr., nn. 25004/2010; 9064/2011) affermando i seguenti principi :

a). in primo luogo, si rende anzitutto applicabile l’orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292). Spetta, inoltre, l’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.

b). Secondo la stessa giurisprudenza non può viceversa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione, atteso che tale diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio.

c). Relativamente a detto periodo va invece liquidato il risarcimento del danno.

Al riguardo è anzitutto da osservare non essere dubbio che la situazione pregiudizievole lamentata dal ricorrente sia conseguita alla riconosciuta illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di assunzione e che, pertanto, la sua cognizione rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.

d). Non è, d’altra parte, neppure dubbio che nella fattispecie l’operato dell’Amministrazione sia, oltre che legato da sicuro nesso di causalità con il pregiudizio sofferto dal ricorrente, anche connotato dall’elemento della colpa.

e). Circa il quantum del risarcimento, esso va determinato in misura pari:

1) alle retribuzioni perse, ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto a carico dell’amministrazione, con detrazione in via equitativa di una percentuale pari al 50 per cento, tenuto conto che in concreto l’interessato nel periodo considerato, privo degli impegni derivanti dal lavoro de quo, ha fruito della possibilità di un positivo diverso utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali e familiari (in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4639; sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5174);

2) al valore delle corrispondenti contribuzioni previdenziali che in relazione agli importi sub 1) l’amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’Ente di previdenza obbligatoria;

3) alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo. In ordine a quest’ultima voce va rimarcato come ad essa non sia applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sancito dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che la somma capitale spettante ha natura non retributiva né previdenziale ma risarcitoria.

d). Non possono viceversa liquidarsi gli ulteriori danni prospettati dal ricorrente, stante la mancanza di alcuna prova circa la loro effettiva sussistenza (v. sul punto, Cons. di Stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3397)..

La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

1). Riunisce i ricorsi;

2). Accoglie i ricorsi nei sensi e limiti di cui in motivazione.

3). Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.