SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11074 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso l’avv. Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dell’atto di inquadramento nel Corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui determina la decorrenza giuridica dal 12 maggio 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto (n. 11074/2001) OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’atto di inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui determina la decorrenza giuridica dal 12 maggio 2001.
Chiede, in sostanza, la retrodatazione del suo inquadramento nel ruolo con decorrenza pari a quella che sarebbe a lui spettata ove non fosse stato illegittimamente soggetto ad esclusione dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti della Polizia penitenziaria avverso le quale ha proposto ricorso giurisdizionale risoltosi con esito a lui favorevole con sentenze n. 11856/2002 e n. 3340/2013.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Giova rilevare, al fine del decidere, che l’oggetto del presente gravame riguarda soltanto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’atto di inquadramento a seguito dell’annullamento degli atti illegittimi di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’arruolamento di n. 1400 agenti ed assistenti del Corpo della Polizia penitenziaria.
Osserva, altresì il Collegio che con separato ricorso (r.g. 11073/2001) il ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni connessi alla tardiva assunzione.
Ebbene, rileva la Sezione che per effetto degli illegittimi atti di esclusione il ricorrente è stato inquadrato in ruolo soltanto a decorrere dalla data del 12.5.2001 2001, anziché dalla stessa data di immissione in ruolo dei colleghi del medesimo concorso.
In accoglimento della domanda, va disposto l’annullamento dell’atto di inquadramento in ruolo nella parte relativa alla decorrenza giuridica, e precisamente nella parte in cui l’inquadramento è disposto a decorrere dal 14 dicembre 2001 anziché dal 1° aprile 1998.
La Sezione si è già pronunciata sulla questione ritenendo al caso di specie applicabile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego, conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, spetta all’interessato il riconoscimento della medesima decorrenza giuridica attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente (Cons. di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, n. 5261; sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1477; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5467; sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7292), unitamente all’attribuzione di ogni beneficio legato a detta decorrenza, derivante da meri automatismi di carriera.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.