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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6466 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81, PEC avvgiovannicarloparente@puntopec.it FAX: 06.42004726;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento di inidoneità fisica deliberato dal Ministero della Giustizia — D.A.P. — Direzione Generale del Personale e della formazione — Commissione di cui all’art. 106, comma 3, D.Lgs n. 443/1992 il 1 luglio 2013 e notificato in pari data, comprensivo degli accertamenti sanitari alla sua base;

di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresi:

la convocazione a visita medica del 4.6.2013;

la nota prot. n. GDAP 216999, del 18.6.2013;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

-dopo avere svolto il servizio militare in qualità di ausiliario di leva nel periodo 1991/1992, OMISSIS presentava domanda per essere inserito nella graduatoria stilata dal Ministero di Giustizia, di concerto con quelli dell’Interno e della Difesa, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 1996;

– a tale graduatoria l’Amministrazione Penitenziaria ha proceduto, infatti, negli anni, ad attingere ogni volta che sopraggiungeva la necessità di assumere personale. In particolare, l’art. 3 del succitato Decreto del 12.11.1996 prevedeva che l’iscritto in graduatoria, ai fini dell’assunzione in servizio, dovesse essere sottoposto esclusivamente ad accertamenti fisici, di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 443/1992;

– nel mese di dicembre 2001 il ricorrente veniva convocato dall’Amministrazione Penitenziaria per l’effettuazione delle previste visite mediche, che superava tutte, ad eccezione di una diagnosticata “presenza di cataboliti urinari ai cannabinoidi — art. 123/B in personalità tossicofilica art, 123/B” .

OMISSIS impugnava il predetto giudizio di esclusione, con ricorso iscritto al RG. N. 3575/2002, che veniva accolto con sentenza n. 10712/2012, pubblicata il 21.12.2012 e notificata il 26.1.2013, non appellata e passata in giudicato.

A seguito di tale decisione favorevole l’amministrazione, anziché procedere all’immissione in servizio del ricorrente – previo espletamento, al più, degli accertamenti fisici, di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 443/1992- convocava invece il predetto per sottoporlo a nuovi accertamenti fisici ed attitudinali .

Il ricorrente – pur contestando la legittimità della nuova determinazione assunta dall’amministrazione- si recava comunque a svolgere le visite mediche disposte ai sensi degli artt.122 e 123 del D.lgs.443/92, all’esito delle quali l’Amministrazione confermava l’impossibilità di procedere all’assunzione in servizio di OMISSI per asserito “deficit uditivo” .

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dello stesso, sotto vari profili.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto che a seguito della richiamata decisione del Tar del Lazio, egli doveva già considerarsi vincitore del concorso e, quindi, l’idoneità fisica alla sua effettiva immissione in servizio – a 10 anni dallo svolgimento del concorso- avrebbe dovuto sì essere comunque valutata, ma ai sensi del D.P.R. n. 834/1981 e non degli artt. 122 e 123 del D:Lgs. N. 443/1992.

Con ordinanza cautelare n.3347/2013 del 28.08.2013 il Collegio, ritenuto il ricorso fornito di profili di fondatezza, ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.

Avverso tale ordinanza l’amministrazione ha proposto appello, respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n.4946/13 che condivideva le argomentazioni esternate nella ordinanza appellata, circa la necessità che l’accertamento dei requisiti fisici avvenisse ai sensi del D.P.R. n. 834/1981 e non degli artt. 122 e 123 del D:Lgs. N. 443/1992.

Con memoria del 27 dicembre 2013, l’amministrazione si è costituta in giudizio contestando pervicacemente tanto l’ordinanza di primo grado quanto quella di appello e ribadendo la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente, anche a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 10712/2012, non può ritenersi “dipendente già assunto” ma ancora “dipendente da assumere”, all’esito dell’accertamento dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. N. 443/1992.

La discussione del merito è stata rinviata alla udienza pubblica del 6 febbraio 2014 nella quale, preso atto che l’amministrazione non ha provveduto – malgrado il rigetto dell’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare – ad ottemperare alla richiesta di riesame del provvedimento impugnato, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Come già affermato, seppur sommariamente, tanto dal Collegio quanto dal Consiglio di Stato, è fondata la censura di parte ricorrente nella parte in cui contesta che, a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Tar Lazio, Sezione Prima Quater, n. 10712/2012, permanesse in capo all’amministrazione soccombente – peraltro, dopo circa 10 anni dall’accertamento dell’illegittimità del precedente operato- il potere di “rinnovare” la fase concorsuale relativa agli accertamenti attitudinali e fisici di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. N. 443/1992 preliminari ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui al Decreto del 12.11.1996.

Argomenta in proposito il ricorrente che, a seguito della citata decisione del Giudice Amministrativo, passata in giudicato, la fase concorsuale doveva ritenersi esaurita, e contrariamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, il Ministero della Giustizia fosse tenuto a richiamare in servizio il ricorrente facendo esclusiva applicazione delle disposizioni riservate al personale già in servizio.

In particolare, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 834/1981 per il personale già in servizio, il deficit uditivo diagnosticato dall’amministrazione – la cui sussistenza, peraltro, viene contestata anche in punto di fatto dal ricorrente con la seconda censura del ricorso, anche sotto il profilo della incompetenza della Commissione che ha deliberato l’inidoneità ad esprimere giudizi medico legali- non rientra in alcuna delle cinque categorie di cui alla Tabella A del menzionato D.P.R. n. 834/1981.

A fronte dell’eventuale accertamento di tale deficit da parte del competente Organo sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria – e non, quindi, da una Commissione concorsuale- l’amministrazione avrebbe quindi dovuto decretare l’idoneità parziale del ricorrente con conseguente titolo del predetto al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

Orbene, rileva il Collegio che – contrariamente all’assunto dell’amministrazione resistente- le statuizioni contenute nella sentenza n.10712/2012, del Tar Lazio, Sezione Prima Quater pubblicata il 21.12.2012, non appellata e pertanto passata in giudicato- sono chiarissime nel determinare l’annullamento del decreto del 24/12/01, con cui il Ministro della Giustizia, sulla base della comunicazione della competente commissione del 13/12/01, che “ha escluso il ricorrente dall’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria”.

In particolare, nella decisione richiamata, il giudice amministrativo ha accertato, a seguito della disposta verificazione, l’insussistenza dei presupposti di fatto e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato che, nel 2001, aveva determinato l’esclusione del ricorrente dall’inserimento nella graduatoria valida ai fini dell’assunzione in servizio; in particolare, rileva il Collegio che la sezione Prima quater in modo assai esplicito ha evidenziato come dall’annullamento di tale provvedimento, per l’effetto conformativo della sentenza, sia derivato un vero e proprio “diritto” del ricorrente all’assunzione, tanto da dichiarare l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso per motivi aggiunti con cui OMISSIS ha impugnato la graduatoria, e il relativo provvedimento di approvazione, sulla base della quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alle assunzioni disposte ai sensi dell’art. 3 comma 158 l. n. 350/2003, sull’argomentazione che “l’annullamento dell’atto in esame non risulta necessario al fine di assicurare al ricorrente il diritto all’assunzione dallo stesso vantato dovendosi ritenere che gli effetti caducatorio, ripristinatorio e conformativo derivanti dall’accoglimento del ricorso principale e dall’annullamento del gravato provvedimento di esclusione impongano all’amministrazione di provvedere agli adempimenti consequenziali cui sarebbe stata tenuta nell’ipotesi in cui l’illegittimo provvedimento espulsivo non fosse mai stato emesso e, quindi, tenendo conto della normativa vigente e sopravvenuta (tra cui l’art. 3 della legge n. 350/2003 e il D.P.R. del 25 agosto 2004 depositato dal Ministero della Giustizia il 28/09/12)”.

Pertanto, atteso il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella citata decisione, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di disporre l’accertamento dei requisiti fisici del ricorrente ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 834/1981 da parte di idoneo Organo sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria e, in caso negativo, l’adozione delle determinazioni in merito all’eventuale transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di inidoneità fisica deliberato dal Ministero della Giustizia — D.A.P. — Direzione Generale del Personale e della formazione — Commissione di cui all’art. 106, comma 3, D.Lgs n. 443/1992 il 1 luglio 2013 e notificato in pari data, comprensivo degli accertamenti sanitari alla sua base.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.