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Risarcimento danni e restitutio in integrum

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2012, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

del diritto a vedersi riconoscere dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il trattamento giuridico ed economico, in qualità di allievo maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, per il periodo in cui è stato illegittimamente prosciolto;

per il risarcimento danno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell’udienza straordinaria del giorno 21 maggio 2021, la dott.ssa Laura Marzano, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. OMISSIS, già vincitore del concorso per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in data 12 novembre 2010, mentre frequentava detto corso, riceveva la notifica del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui veniva prosciolto dalla relativa ferma contratta con l’Arma dei Carabinieri “per mancanza del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1 lettera b) numero 3) del bando di concorso”.

La suindicata misura espulsiva era assunta sul rilievo che OMISSIS si trovasse “in una situazione incompatibile con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei Carabinieri” e tanto in relazione ad una vicenda accaduta in data 18 aprile 2010 in cui, a seguito di processo verbale elevato a cura della Polstrada di Montecatini in sede di controllo delle disposizioni del codice della strada, OMISSIS era stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di proscioglimento innanzi al T.A.R. Lazio che dapprima accoglieva l’istanza cautelare, con ordinanza n. 10545/2010, tanto che OMISSIS, a gennaio 2011, veniva riammesso al corso e successivamente, con sentenza n.4483 del 23 maggio 2011, respingeva il ricorso.

Il ricorrente, nelle more nuovamente prosciolto, impugnava la suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 5267 del 16 settembre 2011 resa dalla Sez. IV, accoglieva l’appello annullando il decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – n. 358 del 10 novembre 2010 recante il proscioglimento dalla ferma in questione.

Il ricorrente, dunque, veniva definitivamente riammesso al corso che, infine, superava brillantemente divenendo sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, laureatosi primo del corso.

2. Con il ricorso in epigrafe OMISSIS chiede l’accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere gli emolumenti non percepiti nel periodo di assenza forzata dal corso e, in sostanza, alla ricostruzione di carriera.

In subordine chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa si sono costituiti in giudizio congiuntamente con atto formale, senza svolgere difese.

All’udienza straordinaria del 21 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. La sentenza del Consiglio di Stato, a seguito della quale il ricorrente è stato riammesso definitivamente al corso, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di proscioglimento sia per difetto di motivazione sia per sostanziale insussistenza dei presupposti; ne discende che, ferma restando la necessità che il ricorrente ultimasse la frequenza del corso recuperando i periodi persi, come peraltro chiaramente stabilito nel decreto del 18 ottobre 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, allo stesso vanno riconosciuti gli emolumenti non percepiti per il periodo di assenza forzata dal corso.

Deve, in proposito, richiamarsi il risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale declinato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 10 del 10 dicembre 1991, secondo cui il diritto alla retribuzione, in presenza di un rapporto sinallagmatico regolarmente costituito, va riconosciuto ove illegittimamente interrotto, dovendo l’Amministrazione ripristinare integralmente il rapporto stesso in tutti i suoi aspetti, compresa la retribuzione che può stimarsi connaturata alla situazione preesistente (cfr. in termini, a contrario, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 30 luglio 2012, n. 7029).

Nel caso di specie OMISSIS al momento dell’illegittimo proscioglimento aveva con il Ministero della Difesa un rapporto di ferma triennale, contratto a seguito di regolare superamento del concorso; di conseguenza allo stesso va riconosciuto il trattamento giuridico ed economico spettantegli per tale posizione anche per il periodo in cui è illegittimamente prosciolto.

L’accoglimento della domanda principale esime il Collegio dall’esaminare la domanda risarcitoria, formulata soltanto in subordine.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del OMISSIS a vedersi riconoscere dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il trattamento giuridico ed economico per il periodo in cui è stato illegittimamente prosciolto.

Condanna le Amministrazioni resistenti alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.