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Rigetto istanza riammissione servizio Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.a.r. del Lazio 7.7.2011, n. 6029, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che con il presente ricorso si chiede che sia data esecuzione alla sentenza di questo Tribunale 7.7.2011, n. 6029, resa tra le parti, con cui è stato accolto parzialmente il ricorso n. 244/2011, avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di riammissione in servizio, avanzata dal ricorrente, ed i presupposti atto del Consiglio di Amministrazione, recante parere negativo rispetto a detta riammissione in servizio, e verbali di tale organo, contenenti i criteri per la riammissione in servizio del personale in congedo del Corpo di Polizia penitenziaria, e, per l’effetto, sono stati annullati in toto i predetti provvedimento di non riammissione in servizio e parere ed in parte qua le delibere in parola;

che nella sentenza de qua si riteneva l’illegittimità dell’apodittica fissazione, quale criterio, del solo superamento del periodo temporale di 5 anni, essendo invece richiesta una verifica in concreto, riferita al singolo caso ed al singolo dipendente, dell’esistenza dei presupposti per considerare quest’ultimo idoneo o meno sotto tutti i profili;

che si rimetteva all’Amministrazione la valutazione in concreto della sussistenza delle condizioni per la riammissione, anche sulla base di eventuali ulteriori criteri;

Considerato:

che la sentenza n. 6029/2011 è esecutiva, atteso che la stessa è stata appellata, me non è stata richiesta la sospensione cautelare dinanzi al Consiglio di Stato;

che ciononostante, pur a seguito di atto di diffida e di messa in mora da parte del ricorrente, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione, rimanendo inerte, in attesa della decisione sull’appello;

che invece l’Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione, nei modi indicati nella menzionata sentenza n. 6029/2011, peraltro qui richiamati;

Ritenuto:

che, pertanto, il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione intimata, di dare esecuzione alla sentenza di che trattasi, nei modi evidenziati;

che alla stessa debba essere assegnato un termine per provvedervi, quantificato in 120 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

che, in caso di persistente inottemperanza, debba provvedervi il commissario ad acta, individuato sin da ora nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato, al quale si assegna il termine di 120 giorni dal suo insediamento;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 6029/2011 entro il termine indicato in motivazione, con l’avvertenza che, in caso di protratta inerzia, vi provvederà il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato, al quale si assegna il termine di 120 giorni dal suo insediamento.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.