SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5819 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia – Dap, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota GDAP 0185730-11 del 10.5.2011, notificata il successivo 18 maggio 2011, con cui il Ministero della Giustizia – D.A.P. – ha rigettato l’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente per carenza del requisito della continuità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia – Dap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la nota GDAP 0185730-11 del 10.5.2011, notificata il successivo 18 maggio 2011, con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento ex art. 33 comma 5° l. n. 104/92 presentata dal predetto per assistere i genitori entrambi invalidi.
In proposito, deduce i seguenti motivi di diritto :
1). Violazione L. 104/1992; 183/2010; 241/1990; art. 2 Cost.; altri parametri costituzionali (artt. 30/35); eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione delle norme sul giusto procedimento, illogicità della motivazione, violazione del principio dell’onus probandi.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Sezione (cfr., sent. N. 5581/2011) ha già affermato i seguenti principi :
a). non è più necessario il requisito della continuità dell’assistenza in quanto espunto dalla disposizione (art. 33, comma 5, L. 104/1992) a seguito della modifica legislativa di cui alla L. 183/2010;
b). tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica;
c). l’immediata applicabilità dell’art. 33 l. n. 104/92, nel testo attualmente vigente, al personale delle Forze Armate è imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo potendosi, in caso contrario, ipotizzare un’ingiustificata disparità di trattamento dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate stesse.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
La peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) Dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.