SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9655 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
ricorso introduttivo:
– della nota G-DAP-0348166-2012, emessa del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 1.10.2012, notificata in pari data, recante diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente comprese: a) la nota G-DAP-0281187-2012 del 26.7.2012, notificata il 7.8.2012, con cui, in applicazione della circolare 0213520-2003 del 16.5.2003, l’istanza in parola è stata rigettata; b) la circolare 0213520-2003 del 16.5.2003;
ricorso per motivi aggiunti:
altresì della nota G-DAP-0389637-2012, emessa del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 31.10.2012, notificata il 5.11.2012, recante rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico, assenti i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, si impugnano i provvedimenti, con cui l’Amministrazione intimata ha rigettato l’istanza di trasferimento, ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e s.m.i., avanzata dal ricorrente per assistere la propria madre disabile, nonché la circolare del 2003 di cui la stessa ha fatto applicazione;
Considerato:
che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito dell’esclusività nell’assistenza, da parte del dipendente;
che, come fondatamente dedotto in ricorso, per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010, ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il citato requisito, in quanto espunto dalla disposizione;
che deve intendersi soltanto che detto beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza della stessa persona e non già quale indisponibilità di altri soggetti in tale assistenza;
che l’illustrata interpretazione è stata confermata dalla circolare n. 13/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la richiamata modifica normativa è direttamente applicabile anche alle Forze di Polizia, alle quali appartiene il ricorrente, diversamente determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di parenti ed affini dei dipendenti pubblici che vi fanno parte;
Ritenuto:
che, pertanto, l’impugnativa concernente i provvedimenti di diniego del trasferimento de quo sia fondata e debba essere accolta, con conseguenti annullamento di detti provvedimenti ed obbligo per l’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni;
che sia invece inammissibile, per carenza d’interesse, la domanda di annullamento della circolare n. 0213520-2003 del 16.05.2003, in quanto la stessa, in virtù del principio di gerarchia che caratterizza le fonti del diritto, è da ritenersi tacitamente abrogata nella parte in cui risulta incompatibile con la legge n. 183/2010;
che in conclusione il ricorso sia in parte fondato e da accogliere ed in parte inammissibile;
che le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie l’impugnativa avverso i dinieghi di trasferimento, per l’effetto, annullando i provvedimenti oggetto della stessa ed ordinando all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni, e dichiara inammissibile l’impugnativa avverso la circolare D.A.P. n. 0213520-2003 del 16.5.2003, entrambe proposte con il ricorso in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.