menu

Riconoscimento correspensione maggiorazioni R.I.A

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7216 del 2016, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli C.F. PRNGNN63C11Z114I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione 3^ bis n. 7961/13, contenente il riconoscimento della corresponsione maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.);

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

il T.A.R. per il Lazio, sezione III Bis, accoglieva il ricorso proposto, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo della sentenza n. 7961/2013 sancendo che ai medesimi spettano “le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)…maturate nel corso degli anni 1991, 1992, 1993 che dovranno essere corrisposte nelle relative competenze arretrate maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base delle regole che si renderanno nella specie applicabili”;

la sentenza è stata notificata, tra gli altri, al Ministero dello Sviluppo Economico il 28 ottobre 2014 e, con atto di invito e costituzione in mora, il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sollecitato a volere provvedere in esecuzione della sentenza del T.A.R. per il Lazio sopra citata;

il Ministero per lo Sviluppo Economico non risulta avere ottemperato alla sentenza n. 7961/2013;

Considerato che il ricorso per l’ottemperanza è da accogliere nei riguardi dei ricorrenti che lo hanno presentato (ad esclusione quindi degli altri ricorrenti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 7961/2013, R.G. n. 15496/2000, che non hanno proposto il ricorso per l’ottemperanza), atteso che, anche se al momento dell’instaurazione dell’originario ricorso appartenevano ai ruoli del Ministero del Commercio con l’Estero, tuttavia, come noto, dal 2008 il Ministero del Commercio con l’Estero (rectius del Commercio Internazionale dall’anno 2006) è stato accorpato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legge n. 85/2008, in esecuzione della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1, commi 376 e 377), al Ministero dello Sviluppo Economico, con il consueto passaggio di funzioni e di risorse sia finanziarie che di personale, per cui la sentenza che ha riconosciuto la legittimità della ultrattività rispetto all’art. 7 del D.L. n. 384/1992 (che aveva sancito il blocco degli incrementi retributivi automatici) degli accordi di comparto venuti a scadenza il 31.12.1990, vede come legittimato passivo il Ministero dello Sviluppo Economico;

Ritenuto pertanto di dovere ordinare al Ministero dello Sviluppo Economico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata nei riguardi delle ricorrenti corrispondendo alle stesse le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) disciplinate dall’art. 9 commi 4 e 5 del d.P.R. 17.1.1990 n. 44 maturate nel corso degli anni 1991, 1992, 1993 maggiorate degli interessi legali dalla notifica della presente sentenza fino al soddisfo e della rivalutazione monetaria, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;

Ritenuto di procedere, in caso di ulteriore inottemperanza da parte dell’amministrazione, alla nomina di un Commissario ad acta da individuare fin da subito nel Ragioniere Generale dello Stato pro tempore o di un funzionario da lui delegato;

Ritenuto altresì che le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre ad accessori come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– ordina all’amministrazione intimata di provvedere alla liquidazione di quanto indicato nella sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7961/2013 a favore delle ricorrenti in ottemperanza, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza;

– per il caso di ulteriore inottemperanza da parte del Dicastero intimato oltre il termine sopra indicato, nomina il Commissario ad acta in persona del Ragioniere dello Stato o di funzionario da lui delegato, le spese per la cui attività sono poste a carico del Ministero dello Sviluppo Economico;

– condanna il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.