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Non idoneità concorso Allievi Finanzieri per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso n. 7790 del 2001, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente presso il cui studio sito in Roma, Via degli Scipioni n.52, è elettivamente domiciliato;

contro

  1. a) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore;
  2. b) il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona comandante pro-tempore;

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede di Roma, ubicata in Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

per l’annullamento:

1) del provvedimento adottato dal Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza – Sottocommissione per gli accertamenti psico-attitudinali, comunicato all’interessato il 1874/4/2001, con cui -OMISSIS- è stato escluso dal concorso per l’arruolamento di 200 Allievi Finanzieri per l’anno 2001;

2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002 il dottor Giuseppe Sapone; Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Contesta il ricorrente – sotto i profili dell’eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, illogicità e carenza di motivazione nonché per violazione della normativa che disciplina il profilo sanitario degli arruolati nella Guardia di Finanza – la legittimità dell’avversata determinazione, in epigrafe indicata, con la quale il medesimo è stato escluso dalla procedura per l’arruolamento per l’anno 2001 di 200 allievi finanzieri poiché in sede di accertamenti sanitari, è stato dichiarato non idoneo in quanto giudicato “Aspirante insicuro. Tratti di ansia si evidenziano confermando l’esito del test sulla personalità. Non adattabile al ruolo in concorso”.

Il ricorso – chiamato alle Camere di Consiglio del 25 luglio e del 17 ottobre 2001 e del 13 marzo 2002 per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene ritenuto per la decisione del merito all’odierna Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della l 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame.

E’ infatti noto che l’art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all’adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata “la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, di definire il merito della causa con “sentenza succintamente motivata”.

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un’esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un’immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere “in forma semplificata”.

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta fondatezza del ricorso all’esame è rappresentata dall’esito degli accertamenti medico-legali ai quali questa Sezione, con ordinanza n. 770 del 25 luglio 2001, ha deciso di sottoporre l’interessato presso l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al fine di verificare la fondatezza dei presupposti dalla pubblica Autorità assunti a fondamento dell’avversata determinazione.

E’ infatti noto che le verificazioni, le quali tendono all’accertamento di un presupposto di fatto – in genere quello posto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento – ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l’esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Le risultanze della verificazione come sopra disposta hanno evidenziato che il ricorrente risulta in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’arruolamento quale allievo finanziere.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

                                                        P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.