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Ribaltata esclusione automatica concorso Guardia di Finanza per guida in stato di ebbrezza

Ribaltata esclusione automatica concorso Guardia di Finanza per guida in stato di ebbrezza

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta formulata dallo Studio Legale Parente di sottoporre all’esame della Corte Costituzionale la norma che prevede l’esclusione automatica dall’arruolamento in Guardia di finanza anche per un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza.

Secondo il Consiglio di Stato la norma che prevede l’esclusione automatica dall’arruolamento in Guardia di Finanza anche per un singolo episodio di guida in stato di ebrezza, magari molto lontano nel tempo e non seguito da altri eventi degni di giudizio negativo, non appare in linea con i principi costituzionali, traducendosi in una misura sanzionatoria troppo grave in assenza di una valutazione specifica del singolo caso.

Nell’ordinanza si legge infatti che “…i servizi di polizia stradale, tra i quali figurano in primo luogo la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, competono «in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato» (art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 285 del 1992)”.

Viene inoltre precisato che “la previsione dell’immediata preclusione all’accesso al Corpo della Guardia di finanza in caso di (condanna per il) reato di guida in stato di ebbrezza, contenuta nell’art. 6, lett. i), del d.lgs. n. 199 del 1995, non appare sorretta da una giustificazione razionale, né tiene conto delle specificità sanzionatorie della relativa fattispecie, che privilegia l’accesso al lavoro sostitutivo di pubblica utilità quale modalità di recupero e di reinserimento, premiandone il buon esito con una particolare ipotesi di estinzione del reato.

“La ragione della preclusione” continua l’ordinanza del Consiglio di Stato “infatti non si rinviene né nella specificità dei compiti di istituto di tale forza di polizia, che con riferimento all’attività di polizia giudiziaria in ambito di polizia stradale è per così dire recessiva rispetto alla generalizzata competenza della polizia stradale, a livello nazionale e delle polizie locali, con riferimento al proprio territorio; né nel disvalore assoluto attribuito dal legislatore alla fattispecie, giusta la possibilità della gradazione della sua offensività a prescindere dalle fasce predeterminate che trova espressione nella riconosciuta applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto […] La diversità di ruoli e di carriera non consente di superare il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione, che ha inteso introdurre una specifica ipotesi di reato contravvenzionale quale indice ineludibile di censurabilità della condotta a fini assunzionali.”

È possibile leggere l’ordinanza qui.

Lo Studio Legale Parente è leader nel contenzioso in materia di concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione.