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Riammissione prove concorso Allievi Finanzieri

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Emilia, n. 81, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

  • del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli per la formazione delle graduatorie finali di merito, notificato il 3 dicembre 2021, che ha decretato la non idoneità del ricorrente al concorso per l’arruolamento di 1409 allievi finanzieri, pubblicato in G.U. 4ª s.s. – n.72 del 10 settembre 2021, per il mancato superamento della prova obbligatoria di nuoto, per 66 centesimi di secondo (22,66 secondi, anziché 22,00);
  • dei verbali della Commissione, non cogniti, afferenti alla prova di nuoto sostenuta dal ricorrente;
  • dei verbali della Commissione, non cogniti, in base ai quali sono state stabilite le modalità di effettuazione della prova di nuoto e di misurazione dei tempi di percorrenza

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 21 febbraio 2022:

  • della documentazione contenuta nel fascicolo concorsuale del ricorrente, nella parte relativa alle prove di efficienza fisica, acquisita via pec in formato telematico il 15 febbraio 2022 ad esito di accesso agli atti e contenente:
  • il verbale n. 1/2021 di definizione dei criteri disciplinanti lo svolgimento delle prove di efficienza fisica;
  • le note tecniche;
  • il verbale 31/2021, nella parte in cui dà atto dell’esclusione del ricorrente;
  • la documentazione contenente l’assegnazione dei pettorali per lo svolgimento della prova della corsa piana;
  • la comunicazione di non idoneità;
  • l’elenco dei convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica;
  • l’elenco nominativo contenente gli esiti delle prove di efficienza fisica;
  • le tabelle riportanti i tempi di percorrenza della prova della corsa;
  • le tabelle riportanti i tempi di percorrenza della prova di nuoto;
  • la documentazione amministrativa concernente l’assegnazione di un giudice della Federazione Italiana Nuoto per le sessioni di prova da tenersi a Castel Porziano; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 1° giugno 2022:
  • della determinazione n. 83361 datata 21 marzo 2022, del Comando Generale della Guardia di Finanza, di approvazione delle graduatorie e declaratoria dei vincitori del precitato concorso indetto con determinazione 215926, datata 3 settembre 2021, del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
  • della graduatoria finale di merito del precitato concorso, afferente al contingente di mare – “cittadini italiani – motorista navale”, nonché, di ogni ulteriore atto, presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

  1. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti indicati all’art. 60 p.a. consente di trattenere la presente controversia ai fini di un’immediata definizione nel merito. Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare,   purché   siano   trascorsi   almeno   venti   giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
    Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela infondato.
  2. Ciò preliminarmente posto, rileva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia sottoposto ha censura la disposta esclusione dalla procedura concorsale precedentemente indicata, intervenuta a seguito del mancato superamento di una prova di efficienza fisica (prova di nuoto, eseguita con un tempo di 22 secondi e 66 centesimi, a fronte di un tempo massimo stabilito in 22 secondi).
  3. Questa Sezione, con ordinanza 3329 del 23 marzo 2022, ha invitato la resistente Amministrazione a depositare in atti documentata relazione, recante compiuti ed analitici elementi di giudizio in ordine alle concrete modalità di hanno assistito lo svolgimento dell’anzidetta prova di efficienza fisica, nonché allemisurazioni dei tempi ascritti ai candidati per il compimento di esse.
  4. A fronte di tale richiesta, la difesa erariale (memoria depositata in data 13 aprile 2022, corredata da rilievi documentali), ha posto in evidenza che:
  • “la strumentazione utilizzata è sì un cronometro manuale, ma di alta precisione, in grado di “fare memoria” di più tempi contemporaneamente e di garantire la massima affidabilità, specie se utilizzato da professionisti;
  • le relative attività sono state poste in essere a cura di due cronometristi, appartenenti alla Federazione Italiana Cronometristi, quindi esperti del settore e che espletano analogo ruolo e funzione in competizioni ufficiali che si svolgono su territorio regionale, ma anche nazionale, non solo in ambito concorsuale”; ulteriormente soggiungendo che alle operazioni sopra descritte “partecipano:
  • un giudice della Federazione Italiana Nuoto, che pronuncia i comandi relativi alla partenza e aziona la “pistola” con funzione di starter,
  • tutti i membri della preposta Sottocommissione dislocati nell’area di partenza ed in quella di arrivo dove, a loro volta, verificano, nell’immediatezza, la correttezza dei risultati cronometrici, dei posizionamenti dei candidati nelle singole corsie, nonché provvedono a riportare, accanto al nominativo di ciascun candidato presente negli elenchi alfabetici di cui dispongono, i tempi fatti segnare”;
  1. Nel ritenere che le argomentazioni, come sopra riportate, non fossero idonee a scongiurare le perplessità in ordine alla corretta della misurazione della prova di nuoto nella quale il ricorrente è stato impegnato (con riferimento all’utilizzazione di strumentazione manuale di misurazione dei tempi e con riguardo alla presenza di un numero di cronometristi – due –inferiore, rispetto ai candidati – sei – chiamati allo svolgimento della prova di nuoto in ogni singola batteria), è stato, con ordinanza 23 giugno 2022, n. 4035, disposto che la procedente Amministrazione provvedesse alla rinnovata sottoposizione del ricorrente alla suindicata prova di efficienza fisica (in particolare, assicurando la presenza di idonee modalità di rilevazione dei tempi di espletamento della prova: cronometraggio elettronico).
  2. L’incombente, come sopra disposto, è stato posto in essere dall’Amministrazione, a ciò onerata, in data 3 agosto 2022, mediante rinnovata sottoposizione dell’odierno ricorrente alla prova di efficienza fisica (nuoto), precedentemente ritenuta non superata.
    In esito allo svolgimento della prova anzidetta, la Sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza fisica giudicava il ricorrente “idoneo”, a fronte del constatato raggiungimento dei parametri minimi di cui alla Tabella in Allegato 4 al bando di concorso.
  3. Nell’osservare come lo svolgimento della prova anzidetta sia stato assistito, per come indicato nel relativo verbale (depositato in atti a cura della resistente Amministrazione in data 2 settembre 2022), da sistema automatico di cronometraggio dei tempi, fornito ed installato dalla Federazione Italiana Cronometristi, l’illustrato esito della stessa – al ricorrente pienamente favorevole – persuade il Collegio, con carattere di univocità, della fondatezza delle doglianze articolate con l’atto introduttivo del presente giudizio: né può fondatamente sostenersi – come argomentato dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con nota versata in atti alla data del 6 settembre 2022 – che il tempo intercorso fino alla rinnovazione della prova avrebbe determinato, in capo al ricorrente, un “vantaggio competitivo”, sostanziato dalla possibilità di allenarsi per un ampliato arco.
    È sufficiente osservare, al riguardo, come la reiterazione della prova di efficienza fisica in discorso, trovi fondamento nella inadeguatezza degli strumenti di misurazione che hanno presidiato l’originario svolgimento della stessa, sì da imporre l’adozione, da parte della Sezione, di un ordine volto a promuoverne il rinnovato svolgimento.
  4. Quanto sopra doverosamente precisato, si impone, alla luce delle svolte considerazioni, l’accoglimento dell’impugnativa, con riveniente annullamento degli atti con essa

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’odierno ricorrente, per complessivi € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore Antonio Andolfi, Consigliere Angelo Fanizza, Consigliere

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

 

IL SEGRETARIO