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Requisiti psico-attitudinali: il TAR Lazio ha annullato il giudizio di inidoneità perché gli accertamenti effettuati in sede di concorso non sfuggono al sindacato del giudice.

Requisiti psico-attitudinali per il servizio in Polizia di Stato: il TAR Lazio ha riconosciuto che “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quella in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa” ma ha chiarito che “le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionali, laddove sono ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità”.

Il giovane ricorrente era stato escluso da un concorso per l’arruolamento in Polizia di Stato perchè giudicato non idoneo per problemi psichici.

Con specifica attività difensiva, lo Studio Parente, avvalendosi di esperti consulenti in materia medico-legale, ha dimostrato che la valutazione psichiatrica del giovane era frutto di un accertamento superficiale, condotto con l’utilizzo di strumenti di indagine inadeguati e non correttamente interpretati.

Per effetto di quanto rappresentato  il giudice ha ritenuto necessario effettuare una verificazione sanitaria per accertare la correttezza del giudizio di non idoneità ed ha incaricato il Dipartimento Militare di Medicina legale di Roma Cecchignola.

La Commissione  ha sottoposto il ricorrente a visita psichiatrica e a test psicologici, all’esito dei quali ha espresso il parere medico di “Idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale”.

Sulla base del giudizio emesso  dalla Commissione suddetta il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati ed ammettendo il ricorrente “al prosieguo della procedura concorsuale”.