SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10907 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilia n. 81;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e lo Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Capo di Stato Maggiore pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nessuno dei quali costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, notificato il 10.7.2002, con cui il ricorrente è stato assegnato alla Brigata “Pinerolo” – 9° Reggimento di Trani, nell’ambito dell’alimentazione dei reparti con V.S.P. anziani- 2^ aliquota;
– di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi:
a) la graduatoria del personale selezionato per l’impiego in parola, nella parte in cui assegna il ricorrente alla sede predetta, mentre altro personale, classificatosi in posizione deteriore rispetto allo stesso ed in possesso della medesima specializzazione, è stato assegnato a Reparti che lo steso aveva indicato in via prioritaria;
b) la lettera prot. n. 805/I.IVL/450 del 28.2.2002, con cui il Comando Forze Operative Terrestri – SM – Ufficio Personale, nel diramare a tutti gli Enti interessati la disposizione dello Stato Maggiore dell’Esercito relativa al reimpiego dei V.S.P. anziani – anno 2002, nell’annesso III all’allegato B, ha disposto che gli interessati dovessero indicare sei sedi tra quelle presenti nell’elenco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è volontario in servizio permanente dell’Esercito italiano, col grado di caporale maggiore, in possesso della specializzazione di “pilota di mezzi cingolati” al momento della proposizione del presente ricorso.
Già assegnato alla sede di Forlì, nel 2001 lo stesso, per motivi familiari, aveva presentato domanda di trasferimento alla sede di Persano, dove avrebbe sostituito un suo collega.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto Impiego Personale, con provvedimento prot. n. 336/291/IN5.3 del 15.2.2002, ha disposto la programmazione dell’alimentazione dei Reparti con VSP Anziani – anno 2002, individuando, quali destinatario, il personale del 1°, 2°. 3° e 4° corso, ed indicando i reparti da alimentare ed i criteri da applicare.
Sulla base di tali criteri è stata redatta una graduatoria.
Il ricorrente, dovendo indicare sei sedi preferenziali tra quelle riportate nell’elenco, ha individuato, nell’ordine: Napoli, Capua, S. Giorgio a Cremano, Nocera inferiore, Trani e Roma.
Lo stesso è stato assegnato a Trani.
Il provvedimento di assegnazione alla suddetta sede è stato impugnato col ricorso in esame per i seguenti motivi di censura:
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa – eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione – ingiustizia manifesta – contraddittorietà – travisamento dei fatti ed erroneo apprezzamento dei presupposti – vizio e sviamento della funzione amministrativa – sviamento del potere – disuguaglianza manifesta – disparità di condizioni – difetto di istruttoria – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni dello Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto impiego del Personale di cui alla lettera prot. n. 336/291/IN5.3 del 15.2.2002 – carenza di motivazione.
Preliminarmente si evidenzia che il reimpiego del personale è avvenuto mediante trasferimento a domanda, per cui non rientrerebbe nel genus degli ordini, che sono sottratti alla disciplina dettata dalla legge n. 241/1990.
Nel caso in esame il trasferimento avrebbe dovuto premiare i più meritevoli, dovendo infatti essere disposto sulla base di una graduatoria del personale, stilata in conformità a determinati criteri dettati ex ante.
Le sedi per le quali si sarebbe dovuta esprimere la propria preferenza, inizialmente – nella richiamata lettera prot. n. 336/291/IN5.3 del 15.2.2002 – indicate nel numero di tre, sono state poi portate a sei nella lettera del Comando Forze Operative Terrestri – SM – Ufficio Personale prot. n. 805/I.IVL/450 del 28.2.2002, e per tale ragione il ricorrente ha dovuto indicare sei sedi preferenziali, tra cui quella assegnata, che ha messo al 5° posto.
Pur essendosi classificato nella graduatoria al 511° posto e pur avendo indicato prioritariamente le sedi della Campania, gli è stata assegnata appunto quella di Trani, mentre altri, collocatisi in posizione deteriore rispetto allo stesso e con la medesima specializzazione, hanno ottenuto una sede campana.
Secondo la prospettazione del ricorrente, tale decisione sarebbe illegittima, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto soddisfare in via prioritaria le sue richieste, data la sua posizione in graduatoria, in conformità, non solo alle generali norme di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche a quelle specifiche che l’Amministrazione stessa aveva dettato per il proprio agire.
Nei reparti ai quali i predetti colleghi del ricorrente sono stati assegnati mancherebbe il ruolo di “pilota di mezzi cingolati”, per cui l’Amministrazione dovrà procedere alla loro riqualificazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha anche depositato documentazione conferente.
Con ordinanza n. 6399 dell’11.11.2002, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, ai fini del riesame “dell’istanza del ricorrente in relazione alla posizione raggiunta dal medesimo in graduatoria ed alle sedi indicate pure dal medesimo prioritariamente”.
Avendo, a seguito di riesame, l’Amministrazione confermato la sede precedentemente assegnata, il ricorrente ha proposto istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare n. 6399/2002, lamentandone l’elusione.
In accoglimento di quest’ultima istanza, con ordinanza n. 2882 del 16.6.2003, è stato nominato il commissario ad acta, il quale, con determinazione datata 10.9.2003, ha assegnato il ricorrente alla sede di San Giorgio a Cremano.
Il presente ricorso è stato poi dichiarato perento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010, con il decreto n. 20374 del 23.9.2013.
Tempestivamente, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione normativa, è stata depositata in Segreteria e notificata alla controparte la dichiarazione di interesse ad una decisione nel merito sul ricorso da parte del ricorrente.
Perciò, con il decreto n. 7548 del 15.4.2014, è stato revocato il predetto decreto di perenzione n. 20374/2013, con reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.
Il Ministero resistente ha depositato documentazione ed una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato che la sede del reimpiego sarebbe stata individuata, tenendo conto, oltre che dei gradimenti espressi, altresì dell’incarico e delle disponibilità organiche dei reparti, che il ricorrente aveva una specializzazione che non gli avrebbe consentito la sua assegnazione in gran parte delle sedi più gradite (le prime quattro dallo stesso indicate) e che si sarebbe deciso di “despecializzare” i meno meritevoli – quelli appunto collocatisi in graduatoria dopo il medesimo, odierni controinteressati – e di inviarli ai reparti con minor indice di operatività.
Nella pubblica udienza del 9.12.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 – Con il presente gravame, il ricorrente, volontario in servizio permanente dell’Esercito italiano, col grado di caporale maggiore ed in possesso della specializzazione di “pilota di mezzi cingolati” al momento della proposizione del presente ricorso, in precedenza già assegnato alla sede di Forlì, censura il provvedimento di assegnazione alla sede di Trani, nell’ambito dell’alimentazione dei reparti con V.S.P. anziani – 2^ aliquota.
1.1 – Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2 – Va preliminarmente evidenziato che il trasferimento s’inquadra nell’alimentazione dei Reparti con VSP Anziani per l’anno 2002, per la quale l’Amministrazione aveva individuato, quale destinatario, il personale del 1°, 2°. 3° e 4° corso ed indicato i reparti da alimentare ed i criteri da applicare, sulla base dei quali stilare una graduatoria, utile ai fini dell’assegnazione della sede.
2.1 – È evidente che, come è stato rimarcato in ricorso, si tratta di un trasferimento a domanda, che deve essere disposto avuto riguardo alla posizione in graduatoria ed alle preferenze indicate da ciascun militare.
2.2 – Ciò obbedisce ai principi generali di correttezza, trasparenza e più in generale di buon andamento dell’azione amministrativa e più specificamente risponde alle stesse regole che l’Amministrazione aveva previamente dettato con riferimento proprio all’alimentazione dei reparti di cui si tratta.
3 – Tuttavia il ricorrente si è visto assegnare ad una sede che, seppure indicata in via preferenziale, era solo la quinta su sei in ordine di gradimento.
3.1 – Se detta assegnazione fosse stata disposta in applicazione dei suddetti principi e criteri, lo stesso non avrebbe avuto fondatamente di che dolersi.
3.2 – La fondatezza della sua pretesa risiede nella circostanza che alcuni suoi colleghi, che ricoprivano una posizione deteriore nella graduatoria stilata al fine specifico dei trasferimenti e che erano in possesso della medesima specializzazione, hanno ottenuto proprio le sedi della Campania che il ricorrente avrebbe senz’altro preferito, avendole indicate per prime.
3.3 – Proprio in quanto anch’essi tutti col ruolo di “pilota di mezzi cingolati”, al pari del ricorrente, non previsto per tali sedi, l’Amministrazione non può neppure fondatamente osservare che il ricorrente non avrebbe potuto essere assegnato a dette sedi indicate in via prioritaria, in ragione di un interesse generale all’impiego con detto ruolo.
3.4 – Va poi rammentato che poco prima di tale programma di alimentazione dei reparti il ricorrente aveva richiesto, per motivi familiari, il trasferimento a Persano, mostrando di avere la necessità di avvicinarsi alla propria residenza, e perciò, al pari di quanto è stato deciso per gli altri, posizionatisi dopo di lui in graduatoria, anche per il medesimo si sarebbe dovuto procedere alla “despecializzazione”.
4 – Il provvedimento di assegnazione del ricorrente alla sede di Trani qui gravato è, pertanto, illegittimo e va annullato.
4.1 – Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato.
5 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso in epigrafe;
– condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, forfetariamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.