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Provvedimento chiamata alle armi adottato con cartolina

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18855 del 1999, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, n.c.;

per l’annullamento

del provvedimento di chiamata alle armi adottato con cartolina n. 60.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 29 novembre 1999, depositato nei termini, OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di chiamata alle armi adottato con cartolina n. 60 e pedissequo provvedimento del 29 settembre 1999 con il quale è stata comunicata la destinazione oltre il centesimo chilometro dalla residenza.

Il ricorrente fa presente di aver presentato regolare istanza di obiezione di coscienza al Distretto Militare di Caserta, che veniva respinta con provvedimento prontamente impugnato con ricorso ai sensi dell’art. 5 della legge 230/98. Il ricorrente sostiene che il Ministero della Difesa non poteva emettere l’atto impugnato in quanto doveva attendere l’esito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Caserta.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2000, l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Va, infatti, osservato che l’art. 5, terzo comma, della legge n. 230 del 1998 prevede che l’autorità giudiziaria ordinaria competente può, con ordinanza non impugnabile, disporre la sospensione del provvedimento di diniego di ammissione al servizio civile sostitutivo, fino all’emissione della sentenza definitiva. Nella fattispecie è stato documentalmente provato dalla difesa del ricorrente che il Giudice Unico del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta ha adottato tale ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di reiezione dell’istanza presentata dal ricorrente, per cui il Ministero della Difesa non poteva adottare l’impugnato provvedimento di chiamata alle armi, dovendo attendere l’esito del ricorso proposto dal ricorrente davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.