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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6172 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

per l’annullamento

del decreto datato 15.03.2001 con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al concorso nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia DAP datato 15.3.2001 con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 122, lett. D), D.LVO n. 443/92.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Violazione artt. 107 DLGVO 443/1992, in relazione ad artt. 3, 24, 97, 1113 Cost., eccesso di potere sotto vari profili; vizio della funzione;

2) Violazione e falsa applicazione art. 123, lett. D), DLVO 443/92; errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza istruttoria; ingiustizia manifesta;

3) Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.

Con ord. n. 543/2001 il Tar ha disposto di sottoporre il ricorrente ad accertamenti.

Con ord. n. 6031/2001 il Tar ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, essendosi gli accertamenti conclusi con esito favorevole per il ricorrente.

L’istante è stato, pertanto, ammesso al Corso di formazione di Parma

Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso, stante la fondatezza, in relazione all’esito degli accertamenti di cui sopra, del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.