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Principi giurisprudenziali in tema di motivazione dei provvedimenti disciplinari di stato

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: “a) la congruità della motivazione va valutata in ragione della gravità della sanzione da irrogare, per cui deve essere particolarmente rigorosa e puntuale ove comporti la perdita del grado del militare; b) l’onere della motivazione non può esaurirsi nella mera conoscenza, da parte dei singoli componenti della Commissione di disciplina, degli atti acquisiti; c) è necessario invece che si manifesti, in modo puntuale e specifico, l’apprezzamento e, quindi, il giudizio su ogni singolo elemento emerso, in modo che la determinazione finale sia fondata sulla ponderazione degli interessi pubblici e privati compresenti, in base alle risultanze dell’istruttoria; d) un tale onere costituisce ora un principio generale dell’ordinamento, posto dall'art. 3, comma 3°, della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed in quanto tale applicabile agli ordinamenti di settore, con prevalenza sulle diverse disposizioni particolari; e) pur essendo la votazione segreta, è necessario comunque che questa si svolga su una o più proposte dalle quali si evinca la comparazione e l’apprezzamento degli elementi emersi in modo da dare conto della congruità della sanzione su cui esprimersi”. (v. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 2491)