Il TAR Lazio, con sentenza depositata il 10 marzo 2010, ha affermato che “in presenza della norma di cui all'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 relative a provvidenze a favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che consente alle amministrazioni l'assunzione diretta in servizio di detti superstiti, invocata dal ricorrente a proprio favore, ed in presenza, altresì, della norma che estende tali provvidenze anche agli orfani o al coniuge dei morti per fatti di lavoro, recata dalla citata disposizione della Legge Finanziaria per l'anno 2008, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare se la posizione del ricorrente rientrava o poteva rientrare in tale ipotesi”.