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Non idoneità VFP1 Esercito

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81; 

contro 

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento 

previa sospensione 

del -OMISSIS-, con cui 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui” ha comunicato l’esclusione per proscioglimento dal concorso per

l’arruolamento di 3.500 V.FP1 dell’Esercito Italiano (G.U.- 4ª s.s.- n. 90 del 15.11.2019 – 2° Blocco); del verbale mod. BL/S n. RM121010139, in data 14.12.2021 del DMML di Roma; del foglio di proposta di rassegna, in data 14.12.2021, del DMML; del-OMISSIS-; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 

Premesso che, col presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso per l’arruolamento di 3.500 V.FP1 dell’Esercito Italiano (G.U.- 4ª s.s.- n. 90 del 15.11.2019 – 2° Blocco) in quanto ritenuto non idoneo per “-OMISSIS-”; 

Premesso altresì che, avverso il presupposto giudizio di inidoneità fisica, la parte ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità, come comprovato da altri accertamenti sanitari cui la stessa si è sottoposta in epoca successiva alla visita concorsuale, anche presso strutture pubbliche; 

Considerato che con-OMISSIS-”, ha ritenuto il candidato idoneo all’arruolamento; 

Ritenuto che il dato istruttorio, corroborato dalle certificazioni mediche allegate dalla parte ricorrente, induca a ritenere fondate le relative doglianze di parte, quanto meno sotto la denunciata carenza di istruttoria; 

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso possa essere accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (v.-OMISSIS-), come da avviso dato alle parti nella odierna

camera di consiglio, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e di tutti gli atti impugnati, ai fini dell’incorporamento, ora per allora, del ricorrente; 

Liquidate le spese a carico dell’Amministrazione secondo il principio di soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, ai fini di cui in motivazione. 

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 800,00 (ottocento/00), attesa la serialità del contenzioso, oltre accessori per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.