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Riammissione concorso Accademia Esercito

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10402 del 2014, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento della nota prot. n. 94/17 del Comando Legione Carabinieri Lazio con la quale è stato negato al ricorrente il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 29/03/2001; nonché della lettera n. 83/43-3- 12013, del 16.12.2013, del C.N.A. di Chieti e della nota nr. 19/1-5 di prot. 2011, in data 16.4.2014, del Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare — Stazione A.M. 31° Stormo Roma — Ciampino (queste ultime due conosciute per la loro N. 10402/2014 REG.RIC. menzione/allegazione nella nota del 28.4.2014); e per la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione della predetta indennità in favore del ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il ricorrente, all’epoca militare dell’Arma dei Carabinieri, premette di aver prestato servizio come effettivo al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri Aeronautica Militare di Roma — Ciampino (1651, Via Appia Nuova – 00043 Ciampino). Rappresenta, quindi, di essere stato trasferito d’autorità, con provvedimento n. 322700/T-8-2- di prot., del 10.1.2011, verso la Legione Carabinieri Lazio — Comando Stazione Carabinieri di Roma — Tor Tre Teste (Via Davide Campari, 56, Roma). 1.1 Essendo le sedi in parola site in comuni diversi e distanti più di 10 km., l’odierno esponente trasmetteva al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, istanza volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento previsto dall’art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100. Tuttavia, con nota prot. n. 94/17 del 28 aprile 2014 il ripetuto Comando Generale, ritenuto che il Comando della Compagnia Carabinieri Aeronautica Militare di Roma — Stazione A. M. 31° Stormo Roma – Ciampino fosse ubicato nel comune di Roma, denegava la corresponsione del trattamento economico al ricorrente, “trattandosi di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune”. N. 10402/2014 REG.RIC. 2. Avverso tale atto di diniego si gravava il ricorrente, domandone l’annullamento oltre che la declaratoria della spettanza del diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, l. 100/1987, articolando motivi di violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche, come segue: – ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, DELLA L N. 86/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A DI CUI ALL’ART. 97 COST. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'”AFFIDAMENTO” E DELLA “BUONA FEDE”. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; ERRORE NEI PRESUPPOSTI. In particolare, l’atto di diniego sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione della l. 86/2001, nella misura in cui il trasferimento sarebbe stato erroneamente considerato aver luogo nello stesso comune di provenienza, nonostante l’Ufficio Personale competente avesse precisato che “la sede di provenienza deve intendersi Ciampino”. Una siffatta posizione sarebbe contraddetta dalle informazioni ricavabili dal sito istituzionale dell’Aeronautica Militare, nonché dalla prassi dell’Amministrazione. Da ultimo, il ricorrente ha deduceva l’insufficienza motivazionale e l’errore nei presupposti, laddove sarebbero state inadeguatamente valutate tutte le circostanze del caso concreto. 3. Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, domandando il rigetto del ricorso siccome infondato e provvedendo al deposito di una relazione corredata dei documenti rilevanti. 4. In vista della pubblica udienza, l’odierno ricorrente depositava memoria per meglio specificare le proprie ragioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 5. Alla pubblica udienza di smaltimento dell’8 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 6. Il Collegio ritiene il ricorso fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 7. Come noto, l’art. 1, legge 29 marzo 2001, n. 86, in vigore al tempo dei fatti di N. 10402/2014 REG.RIC. causa, dispone: “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. 2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” Rispetto alla previgente legge n. 100/1987 viene previsto, quale requisito legittimante l’erogazione del beneficio, che la sede di provenienza e quella di destinazione debbano trovarsi in differenti Comuni. E’ stato invece introdotto in via interpretativa dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23, del 14.12.2011), ancorché non espressamente contemplato dalla normativa, il requisito della distanza minima, non inferiore a 10 km, tra le sedi in parola, 7.1 Sintetizzando le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 del 2001, gli elementi costitutivi del diritto di N. 10402/2014 REG.RIC. credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: in primo luogo, un provvedimento di trasferimento d’ufficio; in secondo luogo, una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; in terzo ed ultimo luogo, l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso. Considerato che la natura autoritativa del trasferimento è il presupposto logicoformale, in questa sede peraltro indiscusso, per la maturazione del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, da tempo la giurisprudenza si è espressa nel senso di rinvenire il tratto distintivo tra trasferimenti d’ufficio e quelli a domanda nella diversa rilevanza che in essi assumono gli interessi in gioco: posto che un interesse pubblico è sempre presente poiché alla sua realizzazione l’Amministrazione è costantemente tenuta, il trasferimento d’autorità persegue in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’Amministrazione alla funzionalità dell’ufficio e l’interesse personale del dipendente, che nei trasferimenti a domanda risulta prevalente, si appalesa al contrario recessivo, pur nei limiti di compatibilità di cui all’art. 97 Cost. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2006, n. 982). 7.2 Nel caso all’odierno esame, il ricorrente è stato trasferito d’autorità dal Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri Aeronautica Militare di Roma — Ciampino verso la Legione Carabinieri Lazio — Comando Stazione Carabinieri di Roma — Tor Tre Teste – Roma). Sussistendo, quindi, il primo requisito richiesto al fine della maturazione del diritto di credito alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, ed incontestato essendo il requisito relativo alla distanza tra la sede precedente e quella di trasferimento (maggiore di 10 km), decisivo rilievo assume la sussistenza nel caso concreto anche della restante condizione, dalla cui verifica il Collegio non può esimersi, dell’ubicazione della nuova sede in un comune diverso dal precedente. 7.3 A dire dell’Amministrazione, il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri per l’Aeronautica Militare insisterebbe in quella porzione dell’Aeroporto RomaCiampino che fa parte della circoscrizione territoriale del Comune di Roma e non di N. 10402/2014 REG.RIC. quella di Ciampino, e tale assunto si fonderebbe su una nota, n. 19/1-5 di prot. 2011, in data 16.4.2014, dello stesso Comando Carabinieri per l’Aeronautica Militare — Stazione A.M. — 31° Stormo di Roma — Ciampino. Tale assunto è tuttavia sconfessato per tabulas dalle produzioni documentali depositate dal ricorrente, relative, sia alle informazioni rilevabili dai siti web, anche della stessa Aeronautica Militare, ove si ha cura di precisare che il 31° stormo è di stanza in Ciampino (all. 8, ricorrente); sia, in particolare, alla nota n. 322700NU/16/74-1-2013, del 3.3.2014, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo — Servizio Trattamento Economico — Ufficio Trattamento Economico di Attività, con la quale, proprio per la vicenda in questione, si affermava che “ai fini della corresponsione dell’indennità di trasferimento per l’istanza afferente il citato quesito, è stata acquisita specifica comunicazione dell’Ufficio Personale competente, con la quale è stato precisato che ” (all. 5, ricorrente). 8. Per le anzidette ragioni, risultando soddisfatti tutti i requisiti richiesti per l’attribuzione del beneficio economico richiesto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto dalla l. 29 marzo 2001, n. 86. 9. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione in favore del ricorrente dell’indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. N. 10402/2014 REG.RIC. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022