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Non idoneità reclutamento Polizia di Stato per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11643 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento del 30 settembre 2010 della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla selezione per il reclutamento di 360 allievi agenti della Polizia di Stato riservato al personale volontario (in servizio o in congedo) della FF.AA. per”Deficit del visus…” e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno.

Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 948/2011, con cui è stata disposta apposita verificazione volta ad accertare l’effettiva capacità di visus del ricorrente.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, alla Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che con atto (n. 11643/2010) -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per l’annullamento del giudizio di inidoneità alla selezione per il reclutamento di n. 360 allievi agenti della Polizia di Stato, espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici per deficit del visus (visus naturale OD/1/10 – OS/7/10 con visus corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di una diottria), secondo quanto prescritto ai sensi del D.M. 30.6.2003, n. 198;

– che avverso tale provvedimento -OMISSIS- ha dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, travisamento e carenza d’istruttoria, asserendo l’erroneità delle risultanze dell’esame medico del visus eseguito dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici, e che, a sostegno di quanto affermato, lo stesso ricorrente ha depositato in atti certificazione medica, rilasciata in data 24.11.2010 dalla struttura “Unifil Hospital – Ufficio del DSS Contingente italiano”, comprovante una capacità visiva sufficiente, ai fini della partecipazione della procedura selettiva de qua;

– che, all’esito della verificazione disposta dalla Sezione con ordinanza n. 948/2011 e dalla documentazione medica depositata in atti il 6 giugno 2011 dall’Amministrazione ministeriale , risulta che il ricorrente è in possesso, allo stato, della capacità visiva compatibile “con un giudizio di idoneità all’ammissione al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato”, riconosciuta dallo stesso Ministero con nota del 6.6.2011 prot. n. 850/A.A2.2949;

– che, pertanto, il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici, oggetto della presente impugnativa, risulta inficiato dai dedotti profili di illegittimità, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto;

– che le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza ,e vengono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.