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Esclusione reclutamento Carabinieri per non idoneità sanitaria

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 9264 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

della determinazione, assunta il 16.7.2010, con la quale lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale (G.U., IV s.s., n.34, del 30.4.2010).

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Reputandola illegittima sotto più profili, -OMISSIS- ha impugnato – chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – la determinazione (assunta il 16.7.2010) con la quale (presosi atto del giudizio di inidoneità espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) lo si è escluso dal concorso pubblico indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale (G.U., IV s.s., n.34, del 30.4.2010).

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 4.5.2011, data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato “in prime cure”, le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è, in realtà, pienamente idoneo – ovviamente dal considerato punto di vista del coefficiente “PS” di cui alla “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” (ché di questo, in buona sostanza, si trattava e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato ed in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, ivi compreso il compenso spettante al soggetto verificatore) meritevole di accoglimento il ricorso “de quo”.

Le spese ordinarie di lite sono liquidate in € 1.500,00; mentre per quel che concerne la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio delega il proprio Presidente, il quale provvederà (con decreto e su documentata istanza dell’avente titolo) ai sensi dell’art. 66, IV comma, del d.lg. n.104/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio; che liquida in complessivi 1500 euro quanto all’ordinario, mentre per la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore dispone come indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.