SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11476 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Erennio Parente, Giovanni Carlo Parente, Antonio Jannarelli, con domicilio eletto presso Amerigo C/O Tamburro Tusino in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, 2;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico, Difesa Civile, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ed ivi domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane datato 29 settembre 2008, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al lavoro di vigile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dalla preposta Commissione sanitaria per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale “specifica” ed “incondizionata” al lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
VISTA l’ordinanza collegiale n. 1083-c/2009 datata 30 luglio 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv.to Amerigo Tusino, con delega per parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Verdiana Fedeli;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che il ricorrente ha impugnato il giudizio medico legale adottato dalla resistente Amministrazione con cui è stato giudicato NON IDONEO quale aspirante vigile del fuoco con la seguente motivazione: deficit percettivo bilaterale di grado elevato;
Considerato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;
Considerato che, in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 1083 del 30.7.2009, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario, al fine di appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di idoneità, la resistente Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio le risultanze della nuova visita medica alla quale il ricorrente è stato sottoposto;
Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)
Rilevato che all’esito del nuovo accertamento sanitario eseguito in data 20.11.2009, emerge la seguente diagnosi “deficit percettivo bilaterale con soglia audiometria a 6000 Hz di 45 Db”, ed il conseguente giudizio medico legale “IDONEO” (cfr. verbale n. 1 in data 20.11.2009);
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittimo il provvedimento impugnato, siccome basato su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti;
Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del giudizio medico in impugnativa;
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis,
accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 1.000,00 (mille/00) euro, compresi gli onorari di causa;
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.