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Non idoneità corso Carabinieri per ragioni sanitarie

SENTENZA

con rito abbreviato, ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 3969 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

per l’annullamento

del provvedimento del 01.03.2012 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CNSR ha comunicato al ricorrente la sua non idoneità per ragioni sanitarie nel concorso per l’ammissione al 10° corso annuale di 210 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale nella stessa camera di consiglio della possibile decisione immediata nel merito, con rito abbreviato ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, e sentite le parti;

Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta l’assenza di positività alla CDT ematica, confermata con cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC), e di conseguenza l’assenza di cause di non idoneità sanitarie;

Considerato pertanto di accogliere il ricorso in quanto ritenuta fondata la dedotta censura relativa all’erronea valutazione delle condizioni sanitarie del ricorrente;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che per le spese di giudizio sostenute da parte vittoriosa possano liquidarsi € 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, dello stesso soggetto verificatore presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità (cui a tal fine la presente sentenza verrà comunicata a cura della Segreteria).

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00, e per il compenso del soggetto verificatore secondo quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.