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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per patologia e difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso n. 3576/2002 proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti  Erennio e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso il loro studio  in Roma, via degli Scipioni  n. 52.

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

per l’annullamento

del decreto datato 24.12.2001 notificato l’11.1.2002, emesso dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, a firma del Vice Capo del Dipartimento, con il quale il ricorrente in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al D.L. 13.9.1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo all’atto dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli art. 122, lett. E) e 123 lett. M) del D. L.vo 30.10.1992, n. 443, per “Ipocusia percettiva bilaterale, art. 122 lett. e). Note di personalità ipostrutturata, art. 123 lett. m)”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Fissata la camera di consiglio per l’esame dell’annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio, sentite le parti, ha ritenuto di decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 L. 205/2000.

Udito alla camera del consiglio del 18 dicembre 2002 il relatore Consigliere Germana Panzironi, e uditi, altresì, l’avv. A. Parente   su delega dell’avv. G.C. nonché l’avv. dello Stato F. Sclafani;

Ritenuto che il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui lo si dichiarava non idoneo all’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, ai sensi dell’articolo 122 e 123 del d.l.gvo N.443/92 chiedendone l’annullamento;

Ritenuto che si è reso necessario, alla luce dei motivi di ricorso articolati dal ricorrente, procedere ad un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge citata per la legittimità del provvedimento impugnato;

Considerato che la relazione depositata in atti a seguito della verificazione disposta ha dato esito negativo per la patologia ““Ipocusia percettiva bilaterale, art. 122 lett. e). Note di personalità ipostrutturata, art. 123 lett. m)”  e che la Commissione all’unanimità ha ritenuto il ricorrente idoneo al concorso a cui aspira, ai sensi dell’art. 122 e 123 del citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso il Collegio accoglie il ricorso.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,  accoglie

il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.