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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria per incorretto giudizio medico

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7653 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

per l’annullamento

del decreto di esclusione datato 3.4.2001 emesso dal Ministero Giustizia DAP con il quale il ricorrente è stata giudicato non idoneo in base al DLVO 443/1992 in relazione al concorso per assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al DL 479/1996.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di esclusione datato 3.4.2001 emesso dal Ministero Giustizia DAP con il quale il ricorrente è stata giudicato non idoneo in base al DLVO 443/1992 in relazione al concorso per assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al DL 479/1996.

Con ord. n. 710/2001 il Collegio ha ordinato accertamenti.

Con ord. n. 5985/2001 la domanda cautelare è stata accolta in quanto la nuova visita sanitaria ha confermato l’erroneità del giudizio medico.

Il Tribunale ritiene di poter confermare l’esito della fase cautelare provvedendo ad accogliere il ricorso, stante la fondatezza, in relazione all’esito degli accertamenti di cui sopra, del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.