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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per deficit staturale e patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5188 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Giustizia Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria;

per l’annullamento

del decreto datato 24.01.2001 di esclusione dal concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria per “Deficit staturale e iperglicemia”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di esclusione datato 24.1.2001 emesso dal Ministero Giustizia DAP datata 9.2.2001, con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo in base al DLVO 443/1992 in relazione al concorso per assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al DL 479/1996.

Con ord. n. 3465/2001 il Collegio ha ordinato accertamenti che, tuttavia, sono stati svolti soltanto sull’altezza del ricorrente.

E’ mancato l’ulteriore accertamento sulla “iperglicemia”.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In proposito :

a). il deficit staturale è stato escluso in quanto le misurazioni effettuate in sede di riesame hanno dato come risultato 165,1;

b). il motivo dedotto in relazione alla “iperglicemia” – non accertato in sede di verifica – può essere accolto per difetto di motivazione in quanto la Commissione non ha esplicitato le ragioni della esclusione del ricorrente e ha indicato soltanto la lettera P dell’art. 12 DLGVO 443/1992.

Conseguentemente, il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.