SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10828 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) decreto del 29/09/11 con cui il Ministero della Giustizia, a seguito degli accertamenti psico – fisici di seconda istanza espletati ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/01, ha giudicato il ricorrente non idoneo in relazione agli “esiti chirurgici di correzione di ametropia bilaterale (art. 122 comma 1 lettera e)”;
b) decreto del 25/07/11 con cui il Ministero della Giustizia, a seguito degli accertamenti psico – fisici di prima istanza espletati ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/01, ha giudicato il ricorrente non idoneo all’accesso al Corpo di polizia penitenziaria;
c) documentazione sanitaria avente ad oggetto gli accertamenti medici cui è stato sottoposto il ricorrente ivi compresi quelli del 29/09/11;
d) decreto di esclusione dal concorso notificato il 13 marzo 2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 28/11/11 e depositato il 19/12/11 OMISSIS ha impugnato i decreti del 25/07/11 e del 29/09/11 con cui il Ministero della Giustizia, a seguito degli accertamenti psico – fisici di prima e seconda istanza espletati ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/01 nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno e pubblicato sulla G.U. IV Serie speciale n. 86 del 2010, lo ha giudicato non idoneo all’accesso nel Corpo in ragione degli “esiti chirurgici di correzione di ametropia bilaterale (art. 122 comma 1 lettera e)”.
Con ricorso notificato il 17/02/12 e depositato il 14/03/12 OMISSIS ha impugnato con motivi aggiunti la documentazione sanitaria relativa agli accertamenti medici cui è stato sottoposto il ricorrente, ivi compresi quelli del 29/09/11.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 6 marzo 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1276 del 6 aprile 2012 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Con ricorso notificato l’11 maggio 2012 e depositato il 25/05/2012 OMISSIS ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti il decreto di esclusione emesso dal Ministro della Giustizia e notificato il 13 marzo 2012.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto secondo quanto in prosieguo specificato.
Con il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti OMISSIS impugna, unitamente alla documentazione sanitaria in epigrafe indicata, i decreti del 25/07/11 e del 29/09/11 nonché il decreto notificato il 13 marzo 2012 con cui il Ministero della Giustizia, a seguito degli accertamenti psico – fisici di prima e seconda istanza espletati ai sensi degli artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/01 nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno e pubblicato sulla G.U. IV Serie speciale n. 86 del 2010, lo ha giudicato non idoneo all’accesso nel Corpo in ragione degli “esiti chirurgici di correzione di ametropia bilaterale (art. 122 comma 1 lettera e)” e lo ha definitivamente escluso dalla procedura.
Nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti OMISSIS, tra l’altro, deduce i vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione in quanto non sarebbero desumibili dagli atti gravati i motivi posti a fondamento della sua esclusione; in particolare, le motivazioni dei provvedimenti rese dalle commissioni di prima e seconda istanza non sarebbero tra loro coerenti ed, inoltre, il provvedimento del 29/09/11, emesso dalla commissione di seconda istanza e posto a fondamento del gravato decreto di esclusione notificato il 13 marzo 2012, nel richiamare espressamente gli “esiti chirurgici di correzione di ametropia bilaterale”, non specificherebbe in che cosa consistono tali esiti né in che modo gli stessi influiscono sulla capacità visiva del candidato.
I motivi in esame sono fondati.
La commissione medica incaricata di procedere all’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’accesso al concorso oggetto di causa nel verbale del 20 giugno 2011, avente ad oggetto la specificazione dei parametri “bioumorali e altri aspetti che rappresentano i limiti oltre i quali si esprime l’idoneità del candidato”, ha espressamente stabilito che, “per quel che riguarda le correzioni chirurgiche dell’ametropia, in relazione alle recenti interpretazioni medico-legali…valuterà idoneo il soggetto che presenta una correzione chirurgica effettuata con laser ad eccimeri senza esiti obiettivi e/o funzionali”.
Ne consegue, pertanto, che la stessa commissione ha ritenuto di interpretare l’art. 122 lettera c) d. lgs. n. 443/92, secondo cui, ai fini dell’individuazione dei requisiti psico-fisici necessari per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria è necessario possedere “senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie”, nel senso che l’intervento di laserterapia correttivo della miopia non è, di per sé, escludente ma solo se caratterizzato da esiti “obiettivi o funzionali”.
Ciò posto, dall’esame del provvedimento del 29/09/11 non è dato comprendere quali siano stati gli esiti dell’intervento di laserterapia ritenuti dalla commissione ostativi ai fini della partecipazione al concorso né come gli stessi influiscano, in concreto, sulla capacità visiva attuale e futura del ricorrente.
Tale deficit motivazionale è rilevante in quanto non consente al Tribunale di apprezzare in che modo, in concreto, la commissione ha applicato quei criteri di valutazione che essa stessa, autolimitandosi e vincolandosi, aveva predeterminato nel verbale del 20 giugno 2011 come canoni da utilizzare ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso, previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi, e l’annullamento degli atti impugnati con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza ed eventualmente previo espletamento di nuovi accertamenti medici (finalizzati alla concreta individuazione degli esiti ritenuti ostativi e della loro rilevanza sulla capacità visiva del candidato) riterrà di adottare ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica del ricorrente.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.